Art. 192 c.p.p.: la valutazione della prova nel processo penale

L’art. 192 c.p.p. si occupa della valutazione della prova nel processo penale, basata sul libero convincimento del Giudice.

La valutazione delle prove costituisce un’attività legale e razionale: legale, perché si esercita su prove legittimamente acquisite (soltanto ciò che è validamente acquisito può, anzi deve, essere valutato ai fini decisori); razionale, perché implica l’obbligo di motivare, di giustificare la decisione secondo criteri di ragionevolezza nel rispetto di tre ordini di regole: della logica, della scienza e dell’esperienza corrente.

Essa può avere dunque ad oggetto soltanto l’area delle prove legittimamente ammesse ed acquisite, e dunque utilizzabili. Questa esigenza di legalità nel momento valutativo trova conferma nella previsione del necessario raccordo tra le valutazioni operate dal Giudice ai fini del suo convincimento, e la motivazione dei provvedimenti che ne sono derivati, nella quale dovrà darsi conto tanto dei risultati acquisiti, che dei criteri adottati per saggiarne l’attendibilità (v. art. 192 comma 1: “Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati”).

Il Giudice dovrà, più precisamente, ricostruire in motivazione il percorso logico-conoscitivo che lo abbia condotto ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili ed a trarne le sue conclusioni, specificando altresì le prove poste a base della decisione e le ragioni per cui ha ritenuto non attendibili le prove contrarie (ciò spiega perché è solito parlarsi di libero convincimento motivato).

L’art. 192 c.p.p. richiede l’esposizione dei criteri utilizzati nella valutazione degli elementi di prova. Tali criteri debbono essere messi oggi in correlazione con lo standard probatorio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

Oltre all’obbligo di motivazione, il libero convincimento del Giudice trova anche limiti di tipo normativo. Lo stesso art. 192 enuncia due specifiche regole di giudizio.

Innanzitutto, si esclude che ai fini della decisione possano essere utilizzati elementi di natura solo indiziaria, a meno che i medesimi non risultino gravi, precisi e concordanti (cfr. art. 192, comma 2).

In secondo luogo, con riferimento ai coimputati del medesimo reato ovvero degli imputati in procedimento connesso, si stabilisce che le dichiarazioni proveniente da uno di tali soggetti non possano essere valutate ex se, ma debbano esserlo unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità (v. art. 192, comma 3).

La stessa regola di giudizio trova applicazione anche con riguardo alle dichiarazioni rese dall’imputato di un reato collegato a quello per cui si procede ai sensi dell’art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p. (cfr. art. 192, comma 4), nonché con riguardo alle dichiarazioni rese dall’imputato che abbia assunto l’ufficio di testimone (v. art. 197 bis, ult. comma).

Con ciò il codice ha chiaramente configurato una sorta di presunzione relativa di inattendibilità delle suddette dichiarazioni (tra le quali rientrano le ipotesi di chiamata in correità), subordinando la loro utilizzabilità all’acquisizione di altri elementi probatori (prove o indizi) idonei a comprovarne la credibilità (c.d. riscontri estrinseci).

Ulteriore limite al principio del libero convincimento, sebbene circoscritto alla prova della colpevolezza dell’imputato, può inoltre trarsi dal divieto di valutazione sancito dall’art. 526 comma 1 bis c.p.p., che esclude che tale prova possa essere ottenuta sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.