Nuove modifiche legislative, Decreto Legge 14/2017 in vigore dal 21 febbraio

E’ entrato in vigore il 21 febbraio scorso, il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2017, mediante cui vengono introdotti nuovi strumenti tesi a rafforzare la sicurezza delle città, la vivibilità dei territori ed il mantenimento del decoro urbano.

Il Decreto si compone di 18 articoli. Tra le modifiche di maggior rilievo, si segnala:

  • l’art. 13 (Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi), che stabilisce al primo comma che «nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, per fatti commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il questore può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi». Il divieto di cui al primo comma non puo’ avere durata inferiore ad un anno, ne’ superiore a cinque. Ed ai sensi del successivo quinto commai divieti di cui al comma 1 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età.
  • l’art. 15 (Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali) prevede che  al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) siano apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: «sulla base di elementi di fatto», sono inserite le seguenti: «, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa,»;  b) all’articolo 6, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell’interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all’articolo 275-bis del codice di procedura penale».
  • l’art. 16 (Modifiche all’articolo 639 del codice penale, rubr. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui) dispone l’innesto, dopo il quarto comma, del seguente inciso: «con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna».

Scarica il Decreto Legge qui annotato: DECRETO-LEGGE-20-febbraio-2017-n-14

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.