Attribuire a una vedova di un proprio familiare la volontà di essersi sposata per interesse integra il reato di diffamazione

Integra il reato di diffamazione l’attribuire alla vedova di un proprio familiare la volontà di essersi sposata per interesse; tale frase assume un valore intrinsecamente offensivo della reputazione della donna, intesa come il senso della propria dignità personale nella opinione degli altri ed in sostanza nella considerazione sociale.

E’ quanto recentemente affermato la V sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza 23 giugno 2017 n. 31434. Secondo la Corte, infatti, l’attribuzione alla persona offesa della deliberata volontà di sposare un uomo di cui conosceva la condizione di malato quasi terminale, allo scopo di ereditarne i beni, avendo in precedenza ottenuto lo status di moglie, è significativa di un comportamento contrario al comune sentire ed ai canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati. Sul punto, inoltre, non deve trascurarsi l’importanza che il matrimonio riveste dal punto di vista religioso, culturale, sociale e morale per la maggior parte dei cittadini italiani, né sottovalutarsi il suo riconoscimento nella Costituzione quale fondamento della società naturale costituita dalla famiglia, della quale la Repubblica riconosce i diritti.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.