Circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.)

Old Man in San Jose, photo by Shayan Sanyal shared on flickr.com
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Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 a 2.065 euro.

 L’art. 643 c.p. punisce una delle aggressione più subdole alla sfera personale e patrimoniale altrui, perché realizzata in danno di persone in stato di debolezza ed inferiorità mentale.

In ordine all’individuazione del bene giuridico tutelato, si contrappongono due orientamenti: il primo ritiene che alla tutela prettamente patrimoniale si sia, nel tempo, sostituita quella dello stato di minorazione psichica della vittima, e quindi bene protetto sarebbe la libertà di autodeterminazione della persona; il secondo, invece, continua a individuarlo nel patrimonio del minorato.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque (reato comune); mentre soggetto passivo può essere il minore, l’infermo o colui che sia affetto da deficienza psichica.

Non si richiede che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che esso sia affetto da infermità psichica o deficienza psichica (non necessariamente derivate da una causa patologica), ovvero da un’alterazione dello stato psichico, che sebbene meno grave dell’incapacità, risulti tuttavia idonea a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva che ne affievolisca le capacità critiche (c. Cass. Sez. II, n. 249662/2011).

Questa condizione di inferiorità psichica della vittima costituisce, con chiara evidenza, un presupposto del reato di circonvenzione di incapaci; ne consegue che il giudizio di colpevolezza può fondarsi solo sull’assoluta certezza della sua sussistenza (v. Cass. Sez. II, n. 41600/205). In mancanza di tale certezza, il reato va escluso e l’imputato assolto con formula piena.

Inoltre, si è ritenuto che l’accertamento delle condizioni di deficienza psichica nel soggetto vittima del reato non impedisce che lo stesso sia sentito come testimone e che siano utilizzate le sue dichiarazioni, attesa la differenza tra la capacità di gestire il patrimonio e quella richiesta per riferire in modo veritiero determinati fatti storici (cfr. Cass. Sez. II, n. 243448/2009).

La condotta incriminata consiste in un’attività di induzione mediante abuso della condizione di minorazione psichica. Indurre significa influire, con qualsiasi mezzo, sul processo di formazione dell’altrui volontà, determinando o rafforzando in altri un proposito. Il concetto di abuso, invece, va inteso, non come illecita manifestazione di un potere spettante ad un soggetto, quanto piuttosto come sfruttamento, approfittamento, con qualsiasi modalità idonea allo scopo, della posizione di vulnerabilità dell’offeso.

La prova della condotta induttiva può essere tratta anche da elementi indiziari e prove logiche, avendo riguardo alla natura dell’atto, all’oggettivo pregiudizio da esso derivante e ad ogni altro accadimento connesso al suo compimento, quale ad esempio l’isolamento dell’incapace, i continui stretti rapporti con l’agente, nonché il compimento di atti pregiudizievoli senza plausibili motivi.

L’evento del reato è duplice, posto che la condotta dell’agente deve essere causa dell’adozione di un atto da parte della vittima (inteso quale qualsiasi fatto giuridico volontario), che, a sua volta, deve determinare un effetto giuridico dannoso per l’incapace o per altri.

Sul momento della consumazione del reato non vi è uniformità di vedute. A certa dottrina che considera la circonvenzione di incapace un reato di danno, destinato a perfezionarsi allorchè si verifichi l’effetto giuridico dannoso conseguente all’atto compiuto, si contrappone la tesi giurisprudenziale che considera la fattispecie in discorso un reato di pericolo, già perfetto nel momento in cui la vittima compie l’atto idoneo a produrre l’evento dannoso (v. S. U. n. 74/1973, secondo cui il delitto si consuma nel momento in cui l’incapace compie l’atto che importi un effetto giuridico dannoso per sé o per altri, e cioè che abbia la potenziale capacità di cagionare un pregiudizio patrimoniale al soggetto passivo, indipendentemente dalla concreta realizzazione dell’oggetto dell’obbligazione da parte dell’agente).

Dalle superiori ricostruzioni discende la differente soluzione data alla questione della configurabilità del tentativo, difficilmente ipotizzabile ove si propenda per la qualificazione in termini di reato di pericolo della fattispecie in disamina.

L’elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità del reato in discorso è, fuor d’ogni dubbio, il dolo specifico, dovendo la condotta essere mossa dalla finalità di procurare a sé od altri un profitto ingiusto.

Quanto agli aspetti procedurali infine, il delitto è perseguibile d’ufficio. La giurisprudenza ha, inoltre, di recente ritenuto non applicabile l’art. 649 al reato di circonvenzione di incapace, rilevando – ai fini della applicabilità del regime di favore disposto dalla predetta norma – non solo la violenza fisica, ma anche quella morale come forma di coazione psichica (v. Cass. Pen. n. 35528/2008).

La competenza spetta al Tribunale in composizione monocratica; è consentito l’arresto facoltativo, nonché l’applicazione della custodia cautelare in carcere o di altre misure cautelari personali.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.