Dichiarazione infedele e questioni di diritto intertemporale

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione – con sentenza n. 30686 depositata il 20/06/2017 – ha affermato importanti principi in ordine al reato tributario di dichiarazione infedele, di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, per come ridisegnato a seguito della revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, attuata con D.lgs. n. 158 del 2015.

E’ stata espressamente esclusa, innanzitutto, la rilevanza penale dell’elusione fiscale e dell’abuso del diritto, che restano sanzionati solo in sede amministrativa, essendo stato abrogato l’art. 37 bis D.P.R. 600/1973 ed introdotto l’art. 10 bis L. 212/2000 che, al comma 13, dispone che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie.

Nel precetto dell’art. 4 D.lgs. 74/2000, il termine “fittizi” è stato poi sostituito con quello di “inesistenti”, sicchè la condotta oggi punibile si risolve in falsità ideologiche prive di qualsiasi connotato fraudolento, e cioè:

– dichiarazione di componenti positivi del reddito per un ammontare inferiore a quello reale;

– indebita riduzione dell’imponibile tramite l’indicazione di costi inesistenti (e non più fittizi);

– sottofatturazioni (indicazione in fatto di un importo inferiore a quello reale).

Particolarmente rilevante è poi l’espresso riconoscimento dell’estraneità al fatto tipico (“… non si tiene conto…”) delle violazioni dei criteri di competenza, inerenza e indeducibilità, tali da escludere ogni capacità decettiva della condotta dell’agente, essendo l’erario in grado di recuperare l’imposta applicando le sole sanzioni amministrative e perdendo così la condotta di immutatio veri la propria lesività.

Tra la vecchia e la nuova disposizione è dunque evidentemente intervenuta una successione di leggi con effetto parzialmente abrogativo, limitatamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della L. 158/2015 che non rientrano nel reato tipizzato dalla nuova fattispecie criminosa.

Ne deriva che il reato di dichiarazione infedele si pone in continuità con la fattispecie previgente ed è più favorevole all’imputato quando vengano in considerazione le soglie di punibilità, avendone la nuova disciplina innalzato l’ammontare.

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Cass_III_sentenza_30686_del_2017

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.