La finalità di terrorismo di cui agli artt. 270 bis e ss. c.p. (Titolo I, libro II)

terrorismo

Il Titolo I del libro II del nostro codice penale – dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato – annovera al suo interno una molteplicità di fattispecie incriminatrici, accomunate dal dolo specifico della “finalità di terrorismo”.

Soprattutto a partire dalla fine degli anni ‘80, si è assistiti ad una serie di interventi legislativi che hanno avuto come scopo precipuo giusto quello in introdurre norme di contrasto al fenomeno del terrorismo.

Si pensi all’introduzione, all’indomani del sequestro dell’On. Aldo Moro, dell’art. 289 bis c.p. ad opera del D.L. n. 59 /1978 (conv. in L. n. 191/1978), il quale contempla una autonoma fattispecie delittuosa di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, consistente nel “sequestrare una persona”, ossia nel privare taluno della libertà personale, con il dolo specifico rappresentato dal fine “di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”.

Un anno dopo invece, con il D.L. n. 625/1979 ( conv. in L. n. 15/80) veniva introdotto, affiancandolo al preesistente art. 270 c.p. (Associazioni sovversive), l’art. 270 bis e con esso il delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (così come sostituito dall’art. 1 D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 , conv. con modifiche in L. n. 438/2001).;

Quanto ai rapporti tra le due fattispecie testé menzionate, di recente Cass. pen. sez. V, 4 luglio 2013, n. 46340 ha chiarito che il discrimen tra i due delitti non sta tanto nell’oggetto di tutela ( che nel caso dell’art. 270 viene individuato negli ordinamenti politici e giuridici come veicolati dai canali della rappresentanza, nel caso dell’art. 270 bis invece nell’ordine democratico più sistematicamente inteso), quanto piuttosto nella diversa struttura delle norme. Mentre infatti il reato di associazioni sovversive (art. 270) punisce la costituzione di organizzazioni dirette e idonee alla sovversione degli ordinamenti politici e sociali, nel caso delle fattispecie di più recente introduzione di cui all’art. 270 bis, si assiste ad una più accentuata regressione della punibilità del vincolo associativo fino allo stato della presunzione del pericolo per l’ordinamento democratico (reato di pericolo presunto).

Invero, il principale problema interpretativo posto dall’art. 270 bis c.p. attiene alla ricostruzione del significato da attribuire alla nozione di terrorismo.

Se al termine “eversione” (sinonimo di “sovversione” ) viene pacificamente attribuito il significato di sovvertimento dell’assetto costituzionale, ovvero di quel complesso di principi ed istituti nei quali si esprime la forma democratica dello Stato secondo la Costituzione, l’elemento costitutivo della finalità di terrorismo ha invece suscitato rilevanti contrasti interpretativi.

Negli immediatamente successivi all’introduzione della norma, la giurisprudenza di merito ha tentato di fornire una possibile definizione della finalità di terrorismo, richiamandosi ora a parametri ricavabili dalle fonti internazionali ed europee, quali la Convenzione Globale delle Nazioni Unite, ora alla effettiva voluntas storica del legislatore del 2001, conferendo alla finalità di terrorismo il rango di elemento normativo extragiuridico, la cui determinazione è rimessa ad una valutazione ad opera della società, che il giudice deve di volta in volta ricercare.

Sulla spinta dei tragici episodi terroristici che hanno colpito la metropolitana di Londra il 7 luglio 2005, il legislatore italiano è intervenuto con il D.L. n. 144/2005 (conv. con modificazioni nella L. n. 155/2005) e, al fine di risolvere i dubbi interpretativi sorti in giurisprudenza, ha provveduto a definire le “condotte con finalità di terrorismo” introducendo l’art. 270 sexies c.p.

Segnatamente, le condotte con finalità di terrorismo si compongono di:

  1. una parte oggettiva, costituita dall’idoneità a cagionare un grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale;
  2. ed una parte soggettiva, costituita dal triplice obbiettivo alternativo coperto dal dolo specifico, ovvero: 1. la finalità di intimidire la popolazione; lo scopo di costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; 3. l’obiettivo di destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale.

Evidente inoltre, che con tale disposizione il legislatore ha voluto introdurre una norma di chiusura, con la quale estendere la nozione suddetta a tutte quelle condotte comunque considerate terroristiche da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia, introducendo in tal modo un meccanismo idoneo ad assicurare automaticamente l’armonizzazione degli ordinamenti degli Stati facenti parte della comunità internazionale in vista di una comune azione di repressione del fenomeno del terrorismo transazionale.

Ne consegue che, sulla scorta della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 8 dicembre 1999), devono considerari atto terroristico anche gli atti di violenza compiuti nel contesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le peculiari circostanze del caso concreto facciano apparire come certe e inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell’incolumità della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella medesima paura e panico (v. Cass. sez.. I, 11 ottobre 2006, n. 1072 che ha affermato che sono qualificabili come atti terroristici anche le azioni suicide commesse da c.d. kamikaze nel contesto di un conflitto armato).

Dal superiore assunto possiamo dunque desumere il principio di diritto secondo cui, ai fini dell’individuazione della condotta con finalità di terrorismo, ciò che conta è l’obiettivo avuto di mira, a prescindere dalla sua realizzazione in tempo di pace o nel corso di un conflitto armato, occorrendo piuttosto che esso si diriga contro un civile o contro una persona che comunque non partecipi attivamente alle ostilità.

Come rilevato di recente da Cass. pen. sez. VI, 27 giugno 2014, n. 28009, l’art. 270 sexies pur essendo dedicato alla definizione di una finalità soggettiva, enuncia elementi di carattere obiettivo, in perfetta aderenza ad un ordinamento – qual è il nostro – che, per necessità costituzionale, deve rimanere distante dai modelli del diritto penale dell’intenzione o del tipo di autore.

Per ritenersi integrata la finalità di terrorismo di cui all’art. 270 sexies c.p. non è infatti sufficiente la direzione dell’atteggiamento psicologico dell’agente, ma è necessario che la condotta posta da questi in essere sia concretamente idonea a realizzare uno degli scopi indicati nel predetto articolo, determinando un evento di pericolo di portata tale da incidere sugli interessi dell’intero Paese.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.