Legittima difesa: le novità contenute nella proposta di legge approvata dalla Camera

In data 4 maggio 2017, la Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge n. 3785 che prevede importanti modifiche in materia di legittima difesa.

Modifiche all’art. 52 c.p.

La sua approvazione definitiva comporterebbe, innanzitutto, l’introduzione di un nuovo 2 comma all’art. 52 c.p. così formulato:

«Fermo quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, nei casi di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno».

Seguirebbe, poi, la specificazione secondo cui la disciplina contenuta negli attuali 2 e 3 comma dell’art. 52 c.p. (che prevedono la c.d. legittima difesa domiciliare) trova applicazione «nei casi previsti dal  secondo comma», quindi nei casi di violazione di domicilio «in tempo di notte» ovvero «realizzata con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno».

Dalla lettura delle modifiche proposte, sembrerebbe che l’intento del legislatore sia quello di ampliare l’ambito di applicazione della legittima difesa. Fatte salve le ipotesi già scriminate ai sensi del primo comma, sarebbero scriminate anche le ulteriori ipotesi di seguito previste, senza però che siano richiesti i requisiti dell’attualità del pericolo, della necessità e della proporzionalità all’offesa.

Evidente, tuttavia, che una tale interpretazione della norma la esporrebbe a gravi e insuperabili censure di legittimità costituzionale e convenzionale, dovendo ritenersi legittima l’uccisione dell’aggressore da parte del soggetto aggredito soltanto quando tale comportamento risulti «assolutamente necessario» per respingere una «violenza illegittima» che sia già in atto, o quantomeno di imminente prospettazione.

Pare, allora, preferibile intendere l’espressione «fermo quanto previsto dal primo comma» nel senso che anche, alla luce di questa nuova disciplina, restano comunque applicabili i presupposti e i requisiti previsti per la legittima difesa dal primo comma dell’art. 52 c.p.; tuttavia, in tal caso, la novella finirebbe per non aggiungere nulla di nuovo al quadro normativo attualmente vigente, dovendo comunque appurarsi la sussistenza nel caso concreto di tutti i requisiti già indicati nel primo comma.

Modifiche all’art. 59 c.p.

Ulteriore modifica proposta dal provvedimento in commento, concerne l’art. 59 del codice penale al quale viene aggiunto un “nuovo” ultimo comma così formulato: «Nei casi di cui all’articolo 52, secondo comma, la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione».

Evidente, ed apprezzabile, in questo caso l’intentio legis: introdurre una deroga alla disciplina ordinaria in tema di erronea supposizione della presenza di cause di giustificazione prevista dall’art. 59 comma 4 c.p.

Per effetto della nuova disciplina infatti, l’eventuale responsabilità a titolo di colpa verrebbe meno quando l’errore in ordine all’esistenza della situazione di pericolo, che se realmente esistente avrebbe consentito la legittima difesa, è riconducibile al «grave turbamento psichico» dovuto all’aggressione subita.

Non si comprende, tuttavia, perché il legislatore abbia scelto di escludere la rimproverabilità dell’agente che versi in situazione di grave turbamento psicologico solo in relazione al caso della legittima difesa putativa e non anche in relazione al caso dell’eccesso colposo di cui all’art. 55 c.p.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.