Corte di Cassazione, Sezione V penale, Informazione provvisoria n. 3/2017, Presidente Fumo, Relatore De Marzo, Pm Lori – “La sentenza dichiarativa di fallimento costituisce condizione obiettiva di punibilità. Ciò, peraltro, comporta la conseguenza che il termine di prescrizione decorre, ai sensi dell’art. 158 c.p. dalla data della predetta sentenza e che la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo nel quale si è verificata tale condizione”.
Con tale pronuncia, la Cassazione segna un importante arresto nella giurisprudenza di legittimità, che aveva sempre affermato, contrariamente ad autorevole dottrina, che la sentenza dichiarativa di fallimento costituisse un elemento costitutivo del reato, e che come tale dovesse essere sempre “abbracciato” dal dolo del soggetto attivo.
Non resta quindi che attendere il deposito delle motivazioni della sentenza, per comprendere le ragioni che hanno spinto la Corte a dar vita a questo importante revirement giurisprudenziale.