Cellulare in cabina elettorale per fotografare il voto: è reato

Chi introduce nella cabina elettorale il proprio telefono cellulare scattando una fotografia alla scheda elettorale che si è appena compilata commette il reato previsto dall’art. 1 legge n. 96 del 2008.

Nella decisione giunta all’attenzione della Quinta sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 9400 del 1.03.2018)  era accaduto che l’imputato aveva ammesso di avere scattato la fotografia alla scheda elettorale in cui risultava già impresso il suo voto, ma il suo difensore assumeva non essersi consumato il reato contestato poichè la condotta dell’imputato avrebbe dovuto essere preceduta, secondo la lettera della norma, dall’invito del presidente del seggio a non introdurre nella cabina il mezzo di riproduzione visiva.

Sia in primo che in secondo grado, l’imputato subiva condanna al pagamento dell’ammenda di 15 mila euro (a seguito di conversione pena detentiva), sottolineandosi come la norma punitiva non prevedeva affatto, come elemento costitutivo del reato contestato, il previo invito del presidente del seggio a non introdurre nella cabina elettorale strumenti atti a fotografare il voto espresso. Nè si riteneva applicabile il disposto dell’art. 131 bis cod. pen., in considerazione della gravità del fatto consumato, posto che, alla vietata introduzione nella cabina elettorale del mezzo di riproduzione, già di per sé condotta costituente reato, si era aggiunta anche la effettiva fotografia della scheda elettorale appena compilata.

La Suprema Corte, in toto condividendo le conclusioni cui erano giunti i giudici del merito, confermava la decisione impugnata, rigettando il ricorso proposto dall’imputato.

Articolo 1 legge n. 96 del 2008

” 1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, invita l’elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.
3. Le apparecchiature depositate dall’elettore, prese in consegna dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all’elettore dopo l’espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta
annotazione in apposito registro.
4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1000 euro.”.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.