Il concorso di reati e il cumulo giuridico o materiale delle pene

 

concorso di reati

La plurima violazione da parte di uno stesso soggetto della legge penale comporta la sua responsabilità in ordine a ciascuno dei reati commessi. Con l’espressione concorso di reati si indica appunto l’ipotesi in cui uno stesso soggetto deve rispondere di più reati commessi con un’unica azione od omissione (concorso formale ) o con una pluralità di azioni od omissioni (concorso materiale).

In astratto sono possibili tre differenti tipologie di trattamento sanzionatorio derivante dal cumulo dei reati ascritti ad un solo agente:

  • Cumulo materiale (tot crimina tot poenae), che importa l’applicazione della pena risultante dalla somma algebrica del quantum di pena irrogato in relazione a ciascun singolo reato commesso;
  • Cumulo giuridico, che importa l’applicazione della pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo, in relazione alle ulteriori violazioni commesse;
  • L’assorbimento, che prevede l’irrogazione di una sola pena prevista, ovvero di quella prevista per il reato più grave. Tale istituto può trovare applicazione nei casi di concorso apparente di norme, quando si verificano le ipotesi di consunzione o di sussidiarietà tra fattispecie.

Com’è già accennato, il concorso di reati si distingue in formale e materiale.

Il concorso materiale di reati.

Il concorso materiale di reati non trova espressa previsione normativa nel nostro codice penale, il quale si limita a disciplinarne esclusivamente la risposta sanzionatoria agli artt. 73 (nel caso in cui le pene da applicare siano della stessa specie) e 74 e 75 (ove le pene da applicare siano di specie diversa).

È comunque possibile affermare che ricorre il concorso materiale di reati quando un soggetto compie più reati con una pluralità di azioni od omissioni. Esso si distingue ulteriormente in omogeneo, se viene violata più volte la stessa norma incriminatrice, o in eterogeneo se le norme violate sono diverse.

Al concorso materiale di reati segue l’applicazione del trattamento sanzionatorio del cumulo materiale ( tot crimina tot poenae ), temperato dalla previsione di limiti agli aumenti fissati dagli artt. 78 e 79 c.p.

Tale disciplina trova applicazione sia allorchè i diversi episodi criminosi siano giudicati nel medesimo processo, sia allorchè si tratti di dare esecuzione a due o più giudicati.

 

Il concorso formale di reati.

Ai sensi dell’art. 81 c.p., ricorre invece il concorso formale di reati quando uno stesso soggetto compie più reati con una sola azione od omissione. Anche il concorso formale, al pari di quello materiale, può essere omogeneo o eterogeneo a seconda che venga violata la stessa disposizione di legge o distinte previsioni incriminatrici.

Per quanto attiene alla natura dei reati avvinti dal concorso formale, si ritiene che essi debbano considerarsi reato unico solo ai fini della pena mentre, sotto il profilo dell’applicazione di istituti come la prescrizione o la concessione del decreto di amnistia, ciascun reato vada considerato autonomamente.

Il trattamento sanzionatorio applicabile è quello – più favorevole – del cumulo giuridico, viene, cioè, applicata la pena prevista per il reato più grave commesso aumentata fino al triplo.

La ratio del cumulo giuridico va individuata nel minor disvalore e nella minore pericolosità del soggetto che delinqua con un unico atteggiamento doloso (o, nel caso del concorso formale, con unica condotta) rispetto al soggetto che commetta una pluralità di condotte penalmente illecite con altrettante autonome volizioni.

La questione ermeneutica di maggior rilievo che si pone in ordine alla disciplina del cumulo giuridico, è certamente quella riguardante l’individuazione della violazione più grave, alla cui cornice edittale occorre fare riferimento per stabile la pena base per il calcolo degli aumenti.

Di recente, sul punto, S.U. sent.  n. 25939/2013 ha abbracciato la tesi della violazione più grave in astratto; è , infatti, compito del Legislatore – si legge in motivazione – “…stabilire se una condotta contraria alla legge debba essere qualificata più o meno grave di un’altra” (v. anche S.U. sent. n. 15/1998, la quale ha avuto modo di precisare che, a prescindere dalla tipologia di sanzione applicabile, con riferimento al cumulo giuridico, le contravvenzioni sono sempre meno gravi dei delitti).

Ulteriore questione, sempre in tema di cumulo giuridico, è poi quella attinente i casi in cui debbano essere applicate pene di specie diversa (reclusione/arresto; multa/ammenda) o pene di genere diverso (pena detentiva/ pena pecuniaria).

Sempre le S.U.  nella sentenza già citata (n. 15/1998) avevano affermato che il cumulo giuridico può effettuarsi in ogni caso, a prescindere dalla sussistenza di omogeneità tra le pene previste dalle varie fattispecie penali in concorso. Le pene previste per i reati satelliti perdono infatti di individualità in quanto, in relazione al reato continuato ed al concorso formale, la pena è unica ed è quella relativa alla violazione più grave aumentata sino al triplo

Del resto nello stesso senso si era già espressa la Corte Costituzionale, con sent. n. 312 del 1988, che ha precisato come non sussista violazione del principio di legalità nell’applicare la disciplina ex art. 81 c.p. anche ad ipotesi di reato che prevedano pene di specie e genere differenti,  in quanto la pena non è solo quella esplicitamente prevista dalla singola fattispecie incriminatrice ma anche quella risultante dalla’applicazione dalla combinazione di norme di parte generale e di norme di parte speciale.

L’unità o la pluralità di azione.

Ai fini di individuare l’unità o la pluralità di azione, secondo la tesi normativa cui lo scrivente aderisce, per azione deve considerarsi quella tipica penalmente rilevante, sicchè vi sarebbe concorso formale quando si registri un unico processo esecutivo (sebbene formato da più atti naturalisticamente intesi) che sia interamente riconducibile allo schema astratto di una pluralità di fattispecie.

Nei reati colposi, la dottrina ravvisa l’unicità dell’azione anche quando vi siano più violazioni di obblighi di diligenza, purché l’evento sia unico; viceversa, in caso di pluralità di eventi, si riconosce la pluralità dell’azione solo se tra un evento ed un altro il soggetto era in grado di adempiere all’obbligo di diligenza.

Anche nei reati omissivi impropri, la dottrina individua la pluralità dell’omissione in presenza di una pluralità di eventi. Tuttavia è esclusa la pluralità di omissioni ove gli eventi erano impedibili solo attivandosi contemporaneamente con un’unica condotta. Nei reati omissivi propri invece, l’unicità dell’azione viene riscontrata nei casi in cui siano commesse violazione di più obblighi che potevano essere adempiuti contemporaneamente.

Quanto invece al concetto di unicità o pluralità di reati, secondo la stessa teoria normativa essa va desunta esclusivamente dalla norma penale, che può liberamente valutare il dato naturale come illecito unico o plurimo. La giurisprudenza tende ad individuare l’unicità del reato quando si ravvisano contestualmente un’unica condotta, un unico nesso di causalità, un unico evento e un’unica volontà, e la pluralità di reati quando vi sia pluralità anche di uno solo di tali elementi. Si pensi alla fattispecie di lesioni colpose, quando da essa derivi – quale aggravamento della malattia – la morte della vittima; in tali casi si ravvisa una pluralità di reati in ragione della pluralità di eventi (lesioni e morte).

Norme a più fattispecie.

Va rilevato come alcune fattispecie incriminatrici prevedano nei distinti commi in cui si articolano , oppure all’interno del medesimo comma, più fatti di reato sanzionati con la stessa pena. In tal caso occorrerà distinguere i casi in cui le norme prevedano un unico reato realizzabile con diverse condotte tra loro alternative, sicchè la fattispecie si applica una sola volta anche quando è realizzata ponendo in essere contestualmente tutte le condotte ivi descritte (norma a fattispecie miste alternative); dai casi in cui ognuna delle condotte descrive un reato autonomo, sicchè nel caso in cui siano realizzate più condotte si configura una pluralità di reati in concorso (norma a fattispecie miste cumulative).

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.