La formazione del fascicolo per il dibattimento

Dopo aver emesso il decreto che dispone il giudizio, il G.u.p. – nel contraddittorio delle parti, dunque in udienza – deve provvedere a dividere il fascicolo delle indagini preliminari in due fascicoli diversi. Questo rappresenta uno dei momenti processuali più importanti del nostro sistema, avendo la funzione di garantire il principio secondo cui la formazione della prova deve avvenire nel contraddittorio delle parti e di evitare che il Giudice del dibattimento, nel decidere, sia influenzato dalle prove raccolte unilateralmente dalle parti durante le indagini.

E così, gli atti raccolti nel contraddittorio delle parti o che sono nati fin dall’inizio come atti non ripetibili, verranno inseriti nel fascicolo per il dibattimento; essi potranno essere conosciuti dal Giudice di tale fase processuale e utilizzati ai fini della decisione (art. 431 c.p.p.). Tutti i rimanenti atti verranno invece inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero, compresi dunque quelli compiuti dalla Polizia giudiziaria e dalla difesa delle parti private.

Il fascicolo del Pubblico Ministero può essere conosciuto dalle parti, ma non dal Giudice del dibattimento. Gli atti ivi contenuti non possono nemmeno oggetto di lettura, salvo quanto previsto dagli artt. 500, 503, 512, 512 bis, 512, 514 c.p.p. Le parti possono, tuttavia, concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva. L’atto così inserito sarà conoscibile ed utilizzabile dal Giudice del dibattimento.

Le parti, dunque, tramite accordo, possono rinunciare in modo totale o parziale (es. acquisizione verbale di s.i.t., senza rinuncia alla citazione come teste della persona che le ha rese) al contraddittorio per la formazione della prova. Tuttavia, il loro accordo non ha effetti dispositivi assoluti: se al termine dell’istruttoria il Giudice lo ritenga assolutamente necessario, può disporre anche d’ufficio l’assunzione dei mezzi di prova relativi agli atti acquisiti su accordo delle parti (art. 507, comma 1 bis, c.p.p.). In tal modo, il Giudice controlla che le parti non escludano arbitrariamente il contraddittorio nella formazione della prova, ove risulti indispensabile per l’accertamento della verità.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.