Lo straniero che si allontana dall’aula perde il diritto all’interprete

Cass. sez. II, sentenza n. 53609 ud. 13 settembre 2016 – deposito del 16 dicembre 2016

L’imputato straniero autorizzato ad allontanarsi dall’aula di udienza prima della lettura della sentenza, di fatto rinuncia sia alla traduzione dell’atto al momento della lettura da parte dell’interprete, a cui avrebbe diritto qualora non si allontani, sia alla traduzione scritta della sentenza, alla quale avrebbe diritto nel caso in cui non sia mai stato presente in giudizio e ne abbia fatto esplicita richiesta.

L’art. 143 c.p.p., anche a seguito della novella intervenuto con D.lgs. 32/2014, riconosce il diritto dell’imputato che non conosce la lingua italiana a farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di poter comprendere l’accusa mossa nei suoi riguardi e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui assista.

Nel caso di specie, gli imputati venivano autorizzati ad allontanarsi dall’aula d’udienza poco prima della lettura della sentenza, con deposito delle motivazioni contestuale.

Sicché, in tale momento, gli imputati non assistevano più all’udienza.. Perdevano, di conseguenza, il diritto alla presenza di un interprete, la cui attività si sarebbe – con ogni evidenza – rivelata inutile..

I ricorrenti hanno, di fatto, rinunziato alla traduzione dell’atto al momento della lettura, alla quale avrebbero avuto diritto se non si fossero allontanati. Né occorreva notificare il provvedimento conclusivo del processo, essendone avvenuta regolare lettura in udienza.

Ne consegue che il termine per impugnare decorreva regolarmente ai sensi dell’art. 585, comma 2, lett b) c.p.p., rientrando gli imputati tra le persone che sono state o debbono considerarsi presenti in giudizio, anche se non presenti alla lettura, ed equivalendo questa alla lettura.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.