Modifiche al codice penale e di procedura, ad integrazione della disciplina delle unioni civili

Lo scorso 27 gennaio, nella Gazzetta Ufficiale n. 22, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 6 , “Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76“. Le modifiche ivi contenute entreranno in vigore l’undici febbraio 2017.

Composta da tre articoli, detto Decreto prevede all’art. 1 che al codice penale, siano apportate le seguenti modificazioni:

a) all‘articolo 307, comma 4, dopo le parole: «il coniuge,» sono inserite le seguenti: «la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso,»;

b) dopo l’articolo 574‐bis e’ inserito il seguente: «Art. 574‐ter (rubr. Costituzione di un’unione civile agli effetti della legge penale). ‐ Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. »;

c) all’articolo 649, comma 1, dopo il numero 1) e’ inserito il seguente: «1‐bis. della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;»;

d) all’articolo 649, comma 2, dopo le parole: «del coniuge legalmente separato» sono inserite le seguenti: «o della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa».

L’art. 2, interessa invece le modifiche al codice di procedura penale, stabilendo che all’articolo 199, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «convivenza coniugale» sono inserite le seguenti: «o derivante da un’unione civile tra persone dello stesso sesso»;

b) alla lettera c) le parole: «cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l’imputato» sono sostituite dalle seguenti: «cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l’imputato».

DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 5 

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.