Esercizio di pubblico spettacolo o trattenimento e apertura abusiva di un locale pubblico a ciò destinato senza le prescritte licenze comunali (artt. 661 e 681 c.p.).

pubblico spettacolo

I termini pubblico spettacolo e pubblico trattenimento, spesso confusi o adoperati in modo indifferenziato, individuano invece due distinti fenomeni: per spettacolo ha da intendersi una manifestazione del pensiero tradotta in un’azione visiva (cinematografica, televisiva o teatrale) volta a divertire il pubblico; il trattenimento invece consiste nello svolgimento materiale di attività di vario genere volte appunto ad intrattenere il pubblico.

Essi presuppongo comunque una confluenza di più persone in un determinato luogo, ed è proprio questa caratteristica che richiederebbe lì intervento della pubblica autorità, al fine di garantire l’ordine pubblico, l’incolumità e la sicurezza pubblica.

Quanto alla definizione invece di locale o luogo di pubblico spettacolo, con tale locuzione si intende l’insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo, nonché i servizi vari e i disimpegni ad essi annessi. Si tratta di una definizione molto ampia, ricomprensiva di cinema, teatri, auditori, sale da ballo, discoteche, e così via.

Al fine di discernere tra luogo privato e luogo di pubblico spettacolo, e così stabilire l’assoggettabilità o meno del medesimo alla normativa sugli spettacoli, la Corte di Cassazione ha nel tempo enucleato gli indici più sintomatici, sulla scorta dei quali identificare i locali di pubblico spettacolo, quali:

  • Il pagamento di un biglietto d’ingresso o il rilascio di tessere associative a chiunque ne faccia richiesta;
  • La pubblicità dello spettacolo ;
  • La complessità della struttura, dalla quale traspare chiaramente la sua finalità imprenditoriale;
  • Ed , infine, la possibilità di accesso al locale da parte di un numero rilevante di persone.

La disciplina dei pubblici spettacoli e trattenimenti è contenuta agli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., i quali subordinano il loro esercizio al rilascio di una licenza del Comune (oggi, con le modifiche operate dal D.L. 91/2013 – conv. in L. 112/2013 – tali licenze sono sostituite dalla SCIA per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti).

Allorché tali spettacoli/trattenimenti si svolgano in appositi locali, occorre, oltre alla suddetta licenza comunale, anche l’acquisizione della c.d. licenza di agibilità prevista dall’art. 80 T.U.L.P.S.

Essa è rilasciata sempre dal Comune, dopo aver fatto verificare da una commissione tecnica  la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgomberarlo prontamente in caso di incendio, al fine di tutelare l’incolumità degli avventori del locale.

Ottenuta la licenza, il titolare ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni di legge nonché tutte quelle prescrizioni che l’autorità di pubblica sicurezza ritiene utile di imporgli nel pubblico interesse (art. 9 T.U.L.P.S.)

La violazione delle norme sopracitate è riconducibile al disposto degli artt. 666 e 681 c.p., i quali prevedono specifici trattamenti sanzionatori nei confronti di coloro che esercitino attività di pubblico spettacolo senza aver previamente conseguito le prescritte licenze comunali.

L’art. 666 punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 1.549 chiunque spettacoli e trattenimenti senza la licenza di cui all’art. 68 del t.u.l.p.s. Se invece la licenza è stata negata, revocata o sospesa, la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile è compresa tra euro 413 ed euro 2.478.

Secondo la giurisprudenza, la norma testè citata è applicabile esclusivamente nei confronti di coloro che abbiano effettivamente curato l’organizzazione dello spettacolo e che gestiscano l’esercizio, a prescindere dall’intestazione della licenza di esercizio ( Cass. Nn. 13541/98); altre pronunce invece hanno sancito la responsabilità solidale del gestore/organizzatore e del proprietario.

L’illecito amministrativo in parola si consuma nel momento e nel luogo in cui viene dato lo spettacolo. La relativa pubblicizzazione non ha valore di per sé ove ad essa non segua la realizzazione dello spettacolo.

Trattasi di un illecito di natura permanente, perdurando la sua consumazione fino alla cessazione dello spettacolo, posto a tutela dell’ordine pubblico e della tranquillità pubblica.

L’art. 681 c.p. disciplina invece il reato di apertura abusiva di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento, cioè senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica (e quindi, in primis, senza la licenza di cui all’art. 80 T.U.L.P.S.). Esso risulta punito con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda non inferiore ad euro 103.

Tale disposizione è un pacifico esempio di norma penale in bianco, rinviando – a integrazione della fattispecie – alle specifiche prescrizioni dell’autorità.

Il precetto di cui all’art. 681 risulta applicabile inoltre sia nei confronti del proprietario che del gestore del locale, nonché nei confronti di chi, anche occasionalmente e solo per una volta, abbia aperto un locale di pubblico spettacolo senza le licenze prescritte a tutela della pubblica incolumità (senza che ciò esoneri il titolare dall’assicurare comunque il  rispetto delle dette prescrizioni).

Qualora ritenessero sussistente il reato di cui all’art. 681, gli ufficiali di P.G. potranno procedere al sequestro dei locali ai sensi dell’ art. 321 co. 3 bis c.p.p., anche per evitare la reiterazione del reato, trasmettendo il verbale al pubblico ministero entro le 48 ore successive.

Si ritiene che gli art. 681 e 661 c.p. possano concorrere tra loro, in quanto sono posti a tutela di differenti beni giuridici. L’art. 681 c.p. tutela infatti l’incolumità pubblica sanzionando l’apertura di locali senza l’osservanza delle prescrizioni dettate al riguardo dalla pubblica autorità, a fronte dell’art. 661 c.p. che tutela invece l’ordine e la tranquillità pubblica.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.