La responsabilità del medico nell’attività d’équipe

attività medica d'equipe

Certamente noto agli addetti ai lavori come il tema della c.d. colpa medica abbia acquisito sempre maggiore attenzione nel corso degli ultimi anni, impegnando dottrina e giurisprudenza nella individuazione di criteri e principi utili al fine di elaborare una regola di giudizio.

Strettamente connessa al tema della colpa medica si pone la questione, altrettanto degna di vivace interesse,  della valutazione della colpa del singolo medico nell’attività d’équipe.

L’attività medica in équipe può definirsi come quell’attività medico-chirurgica caratterizzata dalla partecipazione e collaborazione tra loro di più medici e sanitari, che intervengono in regime di collaborazione e compartecipazione per la realizzazione di un obbiettivo comune: la cura del paziente.

L’evoluzione scientifica della medicina ha infatti comportato una sempre maggiore specializzazione delle branche mediche, con conseguente frammentazione dei compiti assegnati ai singoli sanitari. Di qui la necessità che per un singolo trattamento sanitario occorra l’intervento di più specialisti.

Alla luce di quanto appena premesso sorge spontaneo domandarsi se ed in che limiti, nel caso di esito infausto del trattamento sanitario, il singolo medico possa rispondere dei comportamenti colposi riferibili ad altri componenti dell’équipe.

La questione è stata affrontata e risolta da dottrina e giurisprudenza, da un lato facendo riferimento al c.d. principio di affidamento, dall’altro apportando ad esso alcuni correttivi volti a circoscriverne la portata applicativa.

Il principio di affidamento sta a indicare che, nello svolgimento di attività svolte in équipe, ciascuno è gravato da obblighi aventi distinto contenuto (c.d. obblighi divisi) e ciascuno può e deve poter confidare nel corretto adempimento degli stessi da parte degli altri componenti (v. ex multis, Cass. pen., Sez. IV, 26 gennaio 2005, n. 18568).

Il fondamento costituzionale di tale principio è stato in particolare individuato da taluni nell’art. 27 Cost., in forza del quale non si può penalmente rispondere per il fatto altrui; secondo altri nell’art. 54 co. 1, che dispone il dovere di tutti i cittadini di osservare le leggi, così legittimando l’aspettativa da parte di ciascun soggetto della osservanza della legge da parte degli altri suoi consociati; o ancora da altri nel principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.

Il principio di affidamento incontra però , come accennato, alcuni limiti. Esso infatti non opera quando l’agente è gravato da obblighi di controllo e vigilanza sull’operato altrui; nonché quando in relazione a particolari contingenze concrete sia possibile prevedere che altri non si atterrà alle regole cautelari che disciplinano la sua attività. Inoltre vanno individuati una serie di obblighi che gravano su tutti i membri dell’equipe (c.d. doveri comuni), in relazione ai quali non può chiaramente trovare applicazione il principio di affidamento.

Con particolare riferimento all’attività medica svolta in equipe, la giurisprudenza ha evidenziato come sussista, quale obbligo comune, un obbligo di diligenza volto a porre rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali. Tale obbligo è molto più rigoroso nei confronti del soggetto in posizione apicale (es. dirigente medico) , su cui grava l’obbligo di vigilare e coordinare l’operato degli altri e di correggere, laddove necessario, i loro interventi.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.