Selfie pedopornografici: la loro diffusione ad opera di terzi non configura il reato di cui all’art. 600 ter , co. 4 c.p. (Cass. Pen., Sez. III, 18 febbraio 2016 [dep. 21 marzo 2016], n. 11675)

È quanto ha recentemente stabilito la terza sezione penale della S.C. di Cassazione con sent. 18 febbraio 2016 (dep. 21 marzo 2016), n. 11675.

La Corte infatti, richiamando un’importante pronuncia resa dalla medesima Corte a Sezioni Unite (sent. 31 maggio 2000, n. 13), con la quale veniva individuata la ratio ispiratrice dell’art. 600 ter c.p. nell’interesse alla salvaguardia dei minori da gravi e deplorevoli forme di abuso sessuale, sì da evitare il loro sfruttamento ai fini di realizzazione di esibizioni, spettacoli o materiale pornografici, ha affermato come – ai fini della configurabilità del reato in discorso – l’autore della condotta incriminata con l’art. 600 ter c.p. debba necessariamente essere un “soggetto altro e diverso rispetto al minore da lui … utilizzato”.

A ciò deporrebbe, innanzitutto, il tenore letterale dell’incipit dell’art. 600 ter co. 1, laddove si leggono le paroleutilizzando minori di anni diciotto”, dal quale deve desumersi che l’utilizzo ad opera di terzi di minorenni rappresenti un elemento essenziale nella descrizione della modalità esecutiva della condotta incriminata.

Tale dato interpretativo, ad avviso della Corte, sarebbe altresì confortato dalla lettura dell’art. 602 ter c.p., che disciplina le circostanze aggravanti relative ai delitti contro la personalità individuale, le quali “ribadiscono e presuppongono la necessaria alterità tra autore del reato e persona offesa”.

Una diversa ermenuesi della norma d’altronde, conclude la Corte, si porrebbe in aperto contrasto, oltre che con la ratio e con il tenore letterale della norma in discorso,  anche e soprattutto con il divieto di analogia in malam partem.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.