Aggravante della c.d. transnazionalità ex art. 4 L. 146/2006 e reato associativo ( Sez. Un. 13 gennaio 2013, n. 18374)

In blu le nazioni con la presenza di locali, mentre in azzurro le nazioni in cui vengono svolte azioni criminali come il riciclaggio e il traffico di droga.
” ‘ndrangheta in Europa”. In blu le nazioni con la presenza di locali, mentre in azzurro le nazioni in cui vengono svolte azioni criminali come il riciclaggio e il traffico di droga.

Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

  1. sia commesso in più di uno Stato;
  2. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
  3. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
  4. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Così testualmente l’art. 3 (rubr. definizione di reato transnazionale) della L. 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001). Limitandosi ad introdurre una norma meramente definitoria, l’art. 3, non prevede sanzione alcuna. Invece, il successivo art. 4, introduce una speciale aggravante per il reato “grave” che sia commesso con il “contributo” di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

Dispone, infatti, il suddetto art. 4 che “per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Si applica altresì il comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Per quanto, invece, attiene alla nozione di gruppo criminale organizzato, si ritiene che essa coincida con una aggregazione dotata di una certa stabilità di rapporti fra i partecipi, un minimum di organizzazione non necessariamente comportante una previa definizione di ruoli tra essi, la non occasionalità o estemporaneità della stessa, la costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale: qualcosa, insomma, che sta a metà tra il concorso di persone nel reato e l’associazione per delinquere (cfr. Cass., Sez. un. pen., 31 gennaio 2013, n. 18374).

Nella stessa occasione della pronuncia appena citata, le Sezioni unite hanno, in particolare, affrontato la seguente questione: «se la circostanza aggravante ad effetto speciale della cosiddetta transnazionalità, prevista dall’art. 4 della l. 16 marzo 2006. n. 146, sia o meno compatibile con il reato di associazione per delinquere o sia applicabile ai soli reati fine ».

Trattasi di questione controversa che ha visto, nel tempo, il contrapporsi di due distinti orientamenti:

  1. un primo promulgante l’incompatibilità concettuale ed ontologica della speciale aggravante con l’ipotesi associativa, presupponendo detta circostanza l’esistenza del gruppo criminale organizzato, con la conseguenza che può accedere ai soli reati costituenti la diretta manifestazione di attività del gruppo (cd. reati-fine dell’associazione);
  2. l’altro, maggioritario, favorevole all’applicabilità della circostanza aggravante anche al reato associativo.

Invero, ad avviso delle Sezioni Unite, il combinato disposto degli artt. 3 e 4 L. 146/2006, consente di affermare che la transnazionalità non è elemento costitutivo di un’autonoma fattispecie delittuosa, bensì una peculiare modalità di espressione, riferibile a qualsivoglia delitto (con esclusione, quindi, delle contravvenzioni), a condizione che lo stesso, sia per ragioni oggettive che per la sua riferibilità alla sfera di azione di un gruppo organizzato operante in più di uno Stato, assuma una proiezione transfrontaliera.

La formulazione normativa dell’aggravante, nella parte in cui evoca il contributo causale da parte del gruppo organizzato internazionale, lascia chiaramente intendere che presupposto indefettibile della sua applicazione è la mancanza di immedesimazione, richiedendo che associazione per delinquere e gruppo criminale organizzato si pongano come entità o realtà organizzative affatto diverse.

La locuzione “dare contributo” postula, infatti, “alterità” tra i soggetti interessati, ossia tra soggetto agente (il gruppo organizzato) e realtà plurisoggettiva (trattandosi, appunto, di aggregazione delinquenziale) beneficiaria dell’apporto causale. D’altronde, le espressioni: “associazione per delinquere” e “gruppo organizzato”, al di là dell’improprio uso promiscuo che può talora farsi nel linguaggio corrente, non esprimono, in chiave giuridica, entità omogenee o concettualmente sovrapponibili. “Gruppo organizzato” è, certamente, un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma è – con pari certezza – un minus rispetto alla associazione per delinquere.

Per non tacere, poi, la circostanza che all’applicabilità dell’aggravante osterebbe, sul piano formale, il disposto normativo di cui all’art. 61 c.p., secondo il quale le circostanze, positivamente previste, aggravano il reato «quando non ne sono elementi costitutivi».

Emerge, altresì, chiaramente che, ai fini della configurazione della speciale aggravante in oggetto, non è affatto necessario che il reato in questione venga commesso anche all’estero, ben potendo restare circoscritto in ambito nazionale; né che l’associazione per delinquere operi anche in Paesi esteri, posto che – per quanto si è detto – quel che occorre, ai fini dell’operatività dell’aggravante, è che alla commissione del reato oggetto di aggravamento abbia dato il suo contributo un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale.

In conclusione, con riferimento alla questione sottoposta alle Sezioni Unite, deve essere affermato il principio di diritto secondo il quale “la speciale aggravante della L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 4, è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione stessa”. Spetterà al giudice di merito la verifica della coincidenza (o non coincidenza) del “gruppo criminale organizzato transnazionale” con “l’associazione per delinquere” aggravata dalla cd. transnazionalità.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.