Stop ai bulli del web: approvata la legge di contrasto al cyberbullismo

Lo scorso 17 maggio 2017, la Camera ha approvato all’unanimità (432 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astentuto) la proposta di legge recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo“, già approvata con modifiche dal Senato lo scorso 31 gennaio 2017.

Obiettivo del provvedimento è il contrasto al cyberbullismo in tutte le manifestazioni, anche mediante azioni di natura preventiva che educhino alla materia i minori coinvolti sia come vittime, che quali artefici dell’illecito.

Entra, così, nel nostro ordinamento la definizione giuridica di cyberbullismo, da intendersi come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Il minore d’età che abbia già compiuto i 14 anni, vittima di cyberbullismo (o anche il genitore), può chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete.  Dove per  “gestore del sito” si intende il prestatore di servizi della società dell’informazione che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo; non sono, invece, considerati gestori gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

Un’importante ruolo nella riforma in parola avranno anche le scuole, prevedendosi che in ogni istituto scolastico, tra i professori, sia individuato un referente per le iniziative contro il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo informatico e attivare adeguate azioni educative. L’obbligo di informazione è circoscritto ai casi che non costituiscono reato.

Da parte sua invece, il Ministero dell’Istruzione dovrà predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando sulla formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, mentre ai singoli istituti sarà demandata l’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet.

Viene estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking ex art. 612 bis c.p.,in caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia.e. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per monitorare, contrastare e prevenire il bullismo.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.