Assegno postdatato: liceità e sanzioni

Si definisce assegno postdatato quell’assegno, bancario o postale, nel quale viene apposta una data futura rispetto a quella di emissione.

L’emissione di un assegno postdatato, per ciò solo, non costituisce reato, nè un illecito amministrativo. La sanzione amministrativa viene irrogata ove l’assegno, al momento della presentazione all’incasso, risulti scoperto: in tal caso, scatta il protesto e solo allora il Prefetto emetterà la multa per il debitore che ha emesso un assegno a vuoto. Pagando immediatamente l’assegno, però, nelle mani del creditore e facendosi rilasciare la relativa liberatoria, si può evitare anche la sanzione amministrativa, chiedendo l’archiviazione del procedimento amministrativo all’uopo incardinato.

L’emissione di un assegno postdatato costituisce, invece, un illecito tributario. La postdatazione costituisce, infatti, una sorta di patto fiduciario tra colui che riceve l’assegno e colui che lo emette e avente a oggetto la promessa di colui che lo riceve di non porre all’incasso l’assegno prima della data apposta sul titolo e la promessa di colui che lo emette che a quella data l’assegno risulterà coperto.

L’assegno rappresenta, tuttavia, uno strumento di pagamento e non un titolo di credito. Tramite la postdatazione, quindi, si trasforma l’assegno in qualcosa che non è, ovvero in una cambiale, evadendo però il pagamento della relativa imposta di bollo.

Un’evasione certamente di piccolo conto e che può essere sanata in qualsiasi momento attraverso la cosiddetta “regolarizzazione del titolo”, ossia pagando l’imposta e le sanzioni. Nella prassi, invero, proprio al fine di evitare tale regolarizzazione, il creditore solitamente conserva l’assegno nel proprio cassetto per portarlo all’incasso solo alla data indicata sul titolo. In tal caso nessuno si accorgerà della piccola evasione fiscale e l’assegno verrà pagato regolarmente.

Di fatti, l’accordo fiduciario intercorso tra creditore e debitore al momento del rilascio dell’assegno postdatato, accordo in virtù del quale il creditore si impegna a non portare l’assegno all’incasso prima della data ivi indicata, è dal punto civilistico nullo, in quanto contrario alla legge.

Secondo la normativa in materia di assegni, infatti, l’assegno è un titolo pagabile a vista, ossia in qualsiasi momento e a favore di chiunque se ne trovi in possesso. Quindi, se il creditore, in possesso di un assegno postdatato, decide di farselo cambiare in banca prima del termine, può farlo benissimo e la banca non può negarlo. Ciò però a condizione che prima venga regolarizzato il titolo dal punto di vista tributario, pagando l’imposta di bollo e le sanzioni. Questo perché, come detto, l’accordo di postdatazione è nullo da un punto di vista civilistico, è come se non fosse mai stato siglato.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.