Le ispezioni

Le ispezioni rientrano tra i mezzi di ricerca della prova e consistono in un’attività di osservazione, sostanzialmente descrittiva, di persone, luoghi e cose allo scopo di accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato (art. 244 comma 1 c.p.p.).

Sono disposte, di regola, dall’Autorità giudiziaria con decreto motivato. Se necessario, l’ispezione si svolge con l’impiego di poteri coercitivi: sia il giudice che il pubblico ministero possono chiedere l’intervento della polizia giudiziaria.

Come già scritto, l’ispezione può avere a oggetto persone (ispezione personale) o luoghi e cose (ispezione locale).

La disciplina relativa all’ispezione personale è per ovvie ragioni più articolata, prevedendo innanzitutto che l’interessato sia avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia prontamente reperibile. L’ispezione personale deve, inoltre, essere eseguita nel rispetto del pudore e della dignità della persona umana, e in alcuni casi può essere compiuta anche per mezzo di un medico.

Nel caso di ispezioni di luoghi o cose, invece, la persona che ha la disponibilità del luogo in cui è eseguita l’ispezione, ed anche l’imputato, hanno diritto, se presenti, ad avere copia del decreto che autorizza l’ispezione. L’autorità giudiziaria ha il potere di ottenere che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse.

Oltre che dal giudice e dal pubblico ministero, l’ispezione può essere disposta anche dalla polizia giudiziaria di sua iniziativa, in situazioni di urgenza, sotto forma di accertamenti o rilievi, che non abbiano a oggetto un’ispezione personale.

Fuori dai casi di urgenza, il difensore deve essere preavvisato almeno 24 ore prima dell’ispezione.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.