Lotta alla corruzione nel settore privato: in vigore dal 14 aprile il D.lgs. 38/2017

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017 il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, “attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato ”, che entrerà in vigore a partire dal 14 aprile 2017.

Il decreto apporta alcune modifiche al Capo IV, Titolo XI del Libro V del codice civile, tra cui l’introduzione del reato di Istigazione alla corruzione tra privati, che viene contestualmente inserito tra i reati presupposti di cui all’art. 25-ter d.lgs. 231/2001, relativo alla responsabilità amministrativa da reato degli enti.

Gli articoli oggetto di modifica sono, in particolare, gli artt. 2635, 2635 bis e 2635 ter c.c.

Con specifico riferimento al reato di cui all’art. 2635 c.c., viene innanzitutto ampliato il novero dei soggetti attivi, comprendendovi, oltre a coloro che rivestano posizioni apicali di amministrazione o di coloro, anche coloro che svolgono funzioni direttive presso società o enti privati.

Dal punto di vista dell’elemento oggettivo, le condotte ricomprese nella fattispecie vengono estese anche alla condotta di sollecitazione di denaro o altra utilità non dovuti da parte del soggetto qualificato, qualora ad essa segua la conclusione dell’accordo corruttivo, e alla condotta di offerte delle utilità non dovute da parte del soggetto non qualificate, se accettate dal soggetto qualificato. Tali condotte assumeranno rilievo penale anche quando poste in essere per interposta persona.

Scompare, invece, l’inciso che richiedeva la necessità che la condotta “cagioni nocumento alla società”. Ne consegue, pertanto, la mutazione del fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.

La seconda novità consiste nell’introduzione dell’art. 2635-bis, che punisce l’istigazione alla corruzione tra privati. Questa la formulazione della nuova disposizione:

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se’ o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
Si procede a querela della persona offesa.
».

Si introduce, inoltre, l’art. 2635-ter  disciplinante le pene accessorie, disponendo:

«La condanna per il reato di cui all’articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all’articolo 2635-bis, secondo comma.».

Scarica il decreto qui annotato: DECRETO-LEGISLATIVO-15-marzo-2017-n.-38

 

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.