Soglia di punibilità dell’omesso versamento di ritenute previdenziali: rileva il momento in cui l’obbligazione è sorta e non la sua scadenza

Cass. sez.  III, Sentenza n. 22140 ud. 11/01/2017 – deposito del 08/05/2017: ASSICURAZIONI SOCIALI – CONTRIBUTI – Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali – Modifiche apportate dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 – Nuova soglia di punibilità annua – Determinazione – Indicazioni

 In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, al fine di accertare il superamento della soglia di punibilità di euro 10.000 annui (introdotta dall’art. 3, comma sesto, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8), l’ammontare delle ritenute omesse deve essere verificato in riferimento al momento in cui le obbligazioni rimaste inadempiute sono sorte, a prescindere dal termine di scadenza previsto per il versamento, che rileva esclusivamente ai fini della individuazione del momento consumativo del reato.

Il Caso – Gli imputati erano stati condannati, in primo e secondo grado di giudizio, per il reato di cui all’art. 2 comma 1 bis, L. 638/1983 per aver omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzione dei dipendenti per un complessivo ammontare di oltre 28 mila euro. Ricorrevano, allora, per Cassazione lamentando la violazione della suddetta norma, sulla base del rilievo che nell’accertare il superamento della soglia di rilevanza penale di 10 mila euro annui, stabilita dall’art. 3 D.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, occorre aver riguardo alle dodici mensilità dell’anno in cui le stesse si riferiscono, a prescindere dal momento successivo nel quale in concreto i versamento debbono essere eseguiti, analogamente a quanto stabilito dal Legislatore per le violazione tributaria.

La Decisione – La Corte di Cassazione, sezione III penale, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava parzialmente fondato il ricorso. L’art. 3 D.lgs. 8/2016 ha modificato il comma 1 bis dell’art. 2 L. 638/83, qualificando come illecito amministrativo l’omesso versamento di ritenute previdenziali non superiore a euro 10 mila annui, con la conseguente abolizione della rilevanza penale degli omessi versamenti inferiori a tale soglia.

Il riferimento all’annualità va quindi inteso con riferimento alle ritenute dovute per ogni mese dell’anno nel quale siano state corrisposte le retribuzioni ai dipendenti, indipendentemente dal momento in cui il versamento all’ente previdenziale debba essere effettuato, in quanto tale momento assume rilievo al diverso fine dell’individuazione del momento di consumazione del reato. Il Legislatore ha, infatti, inteso attribuire rilevanza penale soltanto alle omissioni contributive di una certa entità, stabilendo come somma di riferimento quella di 10 mila euro e come periodo temporale un anno, da intendersi come quello nel quale il debito sia sorto secondo un principio di comptenza e non di cassa, in quanto per potere apprezzare la rilevanza penale della condotta occorre fare riferimento all’entità complessiva delle omissioni, tenendo conto del momento in cui le relative obbligazioni poi rimaste inadempiute sono sorte, e dunque al mese di riferimento in cui il debito sia sorto, atteso che è in relazione a ciascun mese di ogni che va verificato l’ammontare delle ritenute non versate, a prescindere dal momento di scadenza per il versamento.

Scarica il testo integrale della sentenza: 22140_05_2017_Cass III

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.