Statuizioni civili. Quid in caso di revoca della condanna?

Cass. Sez. Un.,  ud. 29/09/2016 – dep. del 07/11/2016, n. 46688 – le Sezioni Unite risolvono il contrasto sorto in ordine agli effetti della revoca, per intervenuta abrogazione del reato, sulle statuizioni civili della condanna.


revoca statuizioni civiliLo scorso 15 giugno, la Seconda sezione della Suprema Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la risoluzione della seguente questione di diritto:

Se, in caso di sentenza di condanna relativa ad un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del D.lgs. 7 gennaio 2016 n. 7, il Giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, debba revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili”.

Era, infatti, insorto un contrasto sul punto, che vedeva il contrapporsi di due orientamenti. In breve:

  • secondo un primo indirizzo, una volta dichiarato estinto il reato per intervenuta abrogazione del medesimo, residuerebbe in capo al Giudice penale dell’impugnazione il potere di decidere il ricorso agli effetti civili, e ciò ai sensi degli artt. 2 c.p., 11 disp. prel. c.c., e art. 9 del contestuale decreto di depenalizzazione n. 8/2016;
  • un secondo orientamento, invece, appellandosi a quella parte del testo legislativo di cui al D.lgs. n. 7/2016, in cui si dispone che il Giudice del risarcimento del danno sia lo stesso che irroga la sanzione pecuniaria civile, e ciò anche con riferimento ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, propende per la revoca della sentenza di condanna in uno alle statuizioni civili in essa contenute, venendo con ciò meno il potere del Giudice dell’impugnazione di decidere sull’azione civile, dopo avere dichiarato l’estinzione del reato per abolitio criminis.

Le Sezioni Unite condividono il secondo orientamento. E ciò sulla base delle seguenti argomentazione, così schematizzate:

  • la disciplina transitoria prevista all’art. 12 del D.lgs. 7/2016 nulla riguardo il potere del giudice dell’impugnazione di decidere l’appello o il ricorso con riferimento ai capi concernenti le statuizioni civili;
  • è lo stesso decreto a disporre che il potere di irrogare le sanzioni pecuniarie civile ivi stabilite spetta al Giudice competente a decidere sul risarcimento del danno (rectius, al Giudice civile);
  • inapplicabilità dell’art. 9 D.lgs. 8/2016 ai casi di abrogazione ex D.lgs. 7/2016, in quanto – diversamente operando – si tratterebbe di applicazione analogica di norma eccezionale, non consentita nell’ordinamento.
  • carattere accessorio e subordinato dellazione civile rispetto all’azione penale nella quale risulta incardinata, e per ciò solo destinata a subire “tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all’accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi” (v. C.Cost. 217/2009, 353/1994, 443/1990).

Per queste ragioni, le Sezioni Unite hanno dichiarato fondato il ricorso e pronunciato il seguente principio di diritto:

In caso di sentenza di condanna relativa ad un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il Giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Il Giudice dell’esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili”.

Scarica la sentenza 46688_2016

 

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.