Stalking giudiziario: necessaria la manifesta infondatezza delle iniziative giudiziarie

Con il termine stalking giudiziario viene a individuarsi una particolare modalità di realizzazione del reato di atti persecutori cristalizzato all’art. 612 bis del codice penale, laddove le molestie  – che per descrizione tipica possono essere integrate con svariate modalità – vengano poste in essere attraverso la proposizione, da parte dell’agente, di una serie di iniziative giudiziarie sia civili, che penali.

Le sentenze di condanna per stalking giudiziario sono attualmente alquanto limitate e relative per lo più ai contrasti tra coniugi insorti in sede di separazione o divorzio, dove non è infrequente che l’uno subissi l’altro di querele ed azioni giudiziarie, anche infondate, allo scopo di ottenere condizioni più favorevoli.

Affinchè questa particolare configurazione del delitto di stalking possa venire in essere, occorre innanzitutto che le iniziative giudiziarie intraprese dall’agente abbiano carattere strumentale, siano cioè finalizzate esclusivamente a molestare e perseguitare la persona offesa. Tale strumentalità potrà emergere dalla manifesta infondatezza delle stesse, poiché in caso contrario si rientrerebbe quantomeno nel legittimo esercizio di un diritto.

Il solo insuccesso delle iniziative adottate non basta a qualificare le stesse come strumentali, ben potendosi considerare anche le iniziative prive di accoglimento giudiziario come scriminate dall’esercizio di un diritto (in applicazione dell’esimente di cui all’art. 51 c.p.). Per riconoscere il carattere della strumentalità alle azioni giudiziarie intraprese, occorre che esse siano prive di ogni riferimento alla realtà, del tutto infondate, poiché è proprio in questa manifesta infondatezza che si individua l’espressione della esclusiva volontà dell’agente di recare disturbo, di danneggiare e non invece di chiedere giustizia per sè.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.