La notifica via PEC effettuata dal difensore dell’imputato alla parte offesa ex art. 299 cpp è legittima

La Corte di Cassazione, sezione II penale, con la sentenza n. 6320 depositata il 10 febbraio 2017, ha affermato la validità della notifica effettuata dal difensore dell’imputato a quello della parte offesa a mezzo PEC, richiesta a pena inammissibilità dall’art. 299 c.p.p., posto che tale mezzo di comunicazione può essere senz’altro equiparato, ai sensi dell’articolo 152 c.p.p. e dell’articolo 48 del c.a.d., alla raccomandata con ricevuta di ritorno.

L’art. 299, comma 4 bis, c.p.p., come modificato dal D.L. n. 93/2013, prevede che, dopo la chiusura delle indagini preliminari, la richiesta, proveniente dall’imputato, di revoca o di sostituzione delle misure cautelari personali, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.

Il Tribunale del riesame aveva sostenuto che, nel processo penale, le parti private non possono fare ricorso alla PEC., in quanto mezzo riservato all’utilizzo delle cancellerie. Ciò risulterebbe dall’art. 16, comma 4, del D.L. 16 ottobre 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), secondo cui: “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma dell’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, artt. 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria”.”

Invero, dalla lettura della norma da ultimo citata si evince che, mentre per il civile lo strumento informatico deve essere utilizzato in via esclusiva, nel penale la cancelleria può effettuare le notifiche con la PEC solo se l’atto è diretto a persona diversa dall’imputato. L’equivoco in cui incorre il Tribunale del riesame è stato allora quello di considerare che, nel processo penale, il divieto posto dal legislatore alla cancelleria di utilizzo della PEC per la notifica all’imputato, si estenda anche alla parte privata.

La Suprema Corte, al contrario, rileva che “È evidente … che l’unico divieto che può trarsi dal citato art. 16 è quello dell’inutilizzabilità della notifica a mezzo PEC a cura della cancelleria, qualora il destinatario sia l’imputato (persona fisica)Diversa è invece la fattispecie in esame, in cui viene in rilievo una notifica da effettuare non già all’imputato ma al difensore della persona offesa e ad opera del difensore dell’imputato.”.

Il Collegio poi rafforza e fonda ulteriormente la decisione rilevando che dalla lettura dell’articolo 152 c.p.p. si evince che, “salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall’invio di copia dell’atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”; mentre, l’art. 48 del Codice dell’amministrazione digitale prevede che “…la trasmissione del documento informatico per via telematica … equivale… alla notificazione per mezzo della posta…“.

Deve, pertanto, considerarsi valida la notifica a mezzo posta elettronica certificata, trattandosi di uno strumento da cui può evincersi con certezza la ricezione dell’atto da parte del destinatario.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.