Concorso nel reato per il genitore che si disfa della droga del figlio per proteggerlo

Con la sentenza n. 10545 depositata il 3 marzo 2017, la VI sezione penale della Corte di cassazione, occupandosi del caso di un genitore che, in occasione dell’intervento delle forze dell’ordine, per proteggere il figlio, aveva tentato di disfarsi della droga da questi detenuta a fini di spaccio, ha ritenuto sussistenti a carico dell’indagato i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, così escludendo esplicitamente che si versasse in un’ipotesi di favoreggiamento personale ed implicitamente che il fatto fosse non punibile per la particolare tenuità.

In particolare l’esclusione della configurabilità della fattispecie di minor gravità, qual è il reato di favoreggiamento personale, si è fondata sul fatto che, avendo la polizia giudiziaria dato atto che la condotta del ricorrente (gettare la droga dal balcone nel tentativo di disfarsene, venendo tuttavia visto dai Carabinieri che giungevano sul posto) era successiva ad uno “scampanellio” in “codice” da parte del figlio che era stato accompagnato alla porta di casa dai Carabinieri che intendevano effettuare una perquisizione; ed avendo il ricorrente prontamente individuato stupefacente e bilancino di cui disfarsi, evidentemente vi era un pregresso accordo sul da farsi in caso di intervento della polizia giudiziaria. Tale accordo ha consentito di ricostruire il concorso nella detenzione dello stupefacente, e non soltanto la predisposizione di una condotta di favoreggiamento.

Fonti:

  • http://www.italgiure.giustizia.it

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.