Coltivazione per uso personale di cannabis: è reato?

Il tema della coltivazione per uso personale di cannabis (o, più in generale, delle droghe leggere) è abbastanza complesso. Questione più semplice concerne invece la semplice detenzione per uso personale:  chi viene trovato con una piccola dose di marijuana destinata a tale uso non può, infatti, essere perseguito penalmente.

L’art. 73 del D.P.R. 309/1990 (TU sugli stupefacenti) punisce in maniera piuttosto severa “chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce commercia, trasporta, , procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti”.

Ed al comma 1-bis dispone:Con le medesime pene di cui al comma 1 e’ punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita’, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalita’ di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà”.

Da parte sua, invece, l’art. 75 del TU dispone che “chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all’articolo 72, comma 2 (n.d.r. per uso terapeutico), e’ sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una…” sanzione amministrativa (sospensione patente, porto d’armi, permesso di soggiorno).

Se è vero che, in base al quadro normativo sopra riportato, chi viene trovato con una piccola dose di marijuana finalizzata all’uso individuale (o terapeutico), non può essere perseguito penalmente, più dibattuta è stata la questione circa la coltivazione per uso personale, non essendo altrettanto previsto nulla riguardo le condotte di cui al comma 1 dell’ art. 73.

Secondo quanto espressamente previsto, sembrerebbe infatti che la coltivazione di sostanze stupefacenti  sia sempre penalmente illecita, del tutto a prescindere dallo scopo – eventualmente di esclusivo consumo personale – della condotta.

Ciò ha indotto la giurisprudenza ad interrogarsi sulla logicità di un sistema che sembra premiare chi, per uso personale, si rivolge al mercato illecito degli stupefacenti, spesso organizzato e gestito dalla criminalità organizzata, invece di chi, coltivando in proprio la sostanza necessaria al proprio consumo, non finanzi lo sviluppo di tali mercati.

Inizialmente, la Suprema Corte giunse ad affermare che il reato di coltivazione illecita di stupefacente ricorresse soltanto nell’ipotesi di coltivazione organizzata e non anche nell’ipotesi di modeste coltivazioni domestiche votate all’autoconsumo. In quest’ultima ipotesi la condotta, seppur formalmente illecita, doveva ritenersi come inoffensiva e pertanto non punibile.

In seguito alla diffusione di un orientamento contrastante secondo cui  tutte le tipologie di coltivazione dovevano essere ritenute penalmente illecite, a prescindere dalla tipologia e dalla dimensione dell’attività, così come dalla finalità di autoconsumo, sono intervenute le Sezioni Unite (sentenze n. 28605 e 28607 del 2008) che hanno avallato tale secondo orientamento, con la precisazione che l’unica ipotesi di inoffensività della condotta andava ravvisata nella coltivazione di piante del tutto inidonee a generare effetti stupefacenti nell’assuntore.

Tale arresto giurisprudenziale ha peraltro trovato conferma nella Corte Costituzionale (sent. n. 109/2016), che sul  punto ha rigorosamente affermato che la coltivazione di cannabis è sempre reato. Si legge in sentenza, che«la condotta di coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di sostanze stupefacenti ben può valutarsi come “pericolosa”, ossia idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e quindi di creare potenzialmente più occasioni di spaccio di droga; tanto più che – come già rilevato – l’attività produttiva è destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili. Si tratta quindi di un tipico reato di pericolo (…)”.».

Non è tuttavia bastato l’intervento delle S.U. e della Corte Costituzionale a chiudere il dibattito. Si sono infatti succedute sentenze di segno contrario; si veda ad esempio la  sentenza 21 luglio 2017 n. 36037, con cui la Corte di legittimità ha espresso il seguente principio di diritto: “La condotta di coltivazione non autorizzata di una pianta  conforme al tipo botanico, la quale abbia, se matura, raggiunto la soglia di capacità drogante minima, non è penalmente rilevante quando sia del tutto inidonea, in ragione del conclamato uso esclusivamente personale e della minima entità della coltivazione, a determinare sia un pericolo per la salute pubblica, sia la possibile diffusione della sostanza producibile”.   

E’ evidente come ancor oggi regni inaccettabilmente l’incertezza sul tema. Discorso diverso, perlomeno, può farsi riguardo la c.d. cannabis light, e cioè di cannabis con un Thc (vale a dire la sostanza psicoattiva contenuta) al di sotto dello 0,2%, e cioè del limite entro cui la marijuana è legale nel nostro Paese.

In Italia è possibile trovare la cannabis legale online, ma anche nei tanti rivenditori autorizzati sparsi per il Paese. E’ anche possibile, e lecito, coltivarla  come previsto dalla circolare pubblicata quest’anno dal Ministero delle politiche agricole e che riguarda le disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa della varietà Cannabis Sativa.

L’obiettivo della circolare è di chiarire le regole di attuazione dalla legge 2 dicembre 2016 entrata in vigore il 14 gennaio 2017. Nella circolare del Mministero vengono stabilite le regole di coltivazione nell’ambito del florovivaismo della canapa, individuando i settori produttivi dove può essere impiegata che vanno dall’alimentazione alla cosmesi, dall’industria e artigianato al settore energetico e alle attività didattiche e di ricerca industriale.

Attenzione, però, è consentita esclusivamente la coltivazione da seme certificato; bisogna quindi conservare il cartellino della semente certificata e la relativa documentazione, ai fini di esibizione al personale della polizia giudiziaria che dovesse procedere a controllo.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.