La consulenza tecnica di parte

Quando viene disposta perizia, le parti hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore a quello dei periti (c.d. consulenza tecnica all’interno della perizia, art. 225, comma 1, c.p.p.).

Il consulente soggiace alle stesse situazioni di incapacità e incompatibilità del perito.

I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell’incarico, presentare richieste, riserve, osservazioni al Giudice, e, più in generale, assistere allo svolgimento delle operazioni peritali, proponendo al perito – se è del caso – di svolgere ulteriori indagini specificamente indicate.

La normativa sulla consulenza tecnica di parte,  ricalca quella prevista per il perito. Alla stessa si estende anche il divieto di perizie criminologiche sull’imputato.

Tuttavia, a differenza del perito, che è penalmente obbligato a far conoscere la verità, il consulente di parte non ha un tale obbligo.

Anche il consulente, al pari del perito, può essere sottoposto ad esame incrociato in dibattimento.

La consulenza di parte può intervenire anche qualora non venga disposta perizia, essendo un diritto delle parti di avvalersi dell’apporto di specialisti (c.d. consulenza tecnica al di fuori dei casi di perizia, art. 233 c.p.p.). In questo caso, è possibile nominare non più di due consulenti.

La nozione di parte deve essere intesa in senso ampio, comprendendovi anche la persona offesa e l’indagato.

I consulenti possono così fornire al Giudice elementi utili alla decisione, rendendo anche superflua la nomina di un perito, se la valutazione dei fatti oggetto di prova risulta pacifica.

Essi possono svolgere investigazioni difensive per ricercare elementi di prova e conferire con le persone informate sui fatti (art. 391 bis), nonché visionare – su autorizzazione del Giudice – la documentazione probatoria acquisita agli atti del fascicolo.

Fonti:

  • Manuale breve di diritto processuale penale, Paolo Tonini, Giuffrè, 2016.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.