La Testimonianza nel processo penale, anche de relato

La disciplina della testimonianza è collocata all’apertura del Titolo II del Libro III del nostro codice di rito, dedicato ai mezzi di prova.

Questi si distinguono dai mezzi di ricerca della prova, cui è dedicato il successivo Titolo III,  per la loro attitudine ad offrire il Giudice risultati direttamente utilizzabili ai fini della decisione. Essi, in particolare, si qualificano per la loro funzionalità ad assicurare la formazione della prova in sede processuale, specialmente dibattimentale. Di qui l’attenzione legislativa sulle loro modalità di assunzione in iudicio, diversamente da quanto accade per i mezzi di ricerca della prova, riguardo ai quali assume prioritaria importanza il regime delle modalità del loro ingresso nel contesto processuale.

La disciplina della testimonianza si occupa, anzitutto, di definire con sufficiente chiarezza l’oggetto e i limiti della testimonianza mediante la disposizione di cui all’art. 194 c.p.p.:

Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova (v. art. 187) . Non può deporre sulla moralità dell’imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale.

L’esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell’imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.

Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.

Si noti come le dichiarazioni di un testimone, per essere positivamente utilizzate dal Giudice, devono risultare credibili. Contrariamente ad altre fonti di conoscenza – come le dichiarazioni rese dai coimputati o dagli imputati di reati connessi – non abbisognano di riscontri esterni. Tuttavia, non va escluso un ricorso eventuale ai medesimi, quando funzionale al vaglio di credibilità del teste.

Si ritiene, comunque, che in assenza di specifici e riconoscibili elementi idonei a giustificare il sospetto di dichiarazioni consapevolmente false, il Giudice deve presumere che il testimone abbia correttamente riferito quanto a sua effettiva conoscenza e deve limitarsi a verificare la compatibilità tra il contenuto delle dichiarazioni testimoniali e le altre risultanze probatorie (v. Cass. sez. II, n. 16627/2007).

La testimonianza de relato o indiretta

Più articolata risulta, invece, la normativa dettata per disciplina il fenomeno della c.d. testimonianza diretta (art. 195 c.p.p.).

La norma appena richiamata, in particolare, sancisce – in termini generali – l’inutilizzabilità della deposizione di chi non possa o non voglia indicare la persona o la fonte da cui abbia appreso la notizia oggetto dell’esame testimoniale (comma 7°).

Allorquando, invece, il testimone riferisca fatti o circostanze, la cui conoscenza dichiari di aver appreso da persone diverse, queste ultime non solo possono essere chiamate a deporre d’ufficio dal Giudice, ma debbono esserlo su richiesta di parte, a pena di inutilizzabilità della dichiarazione de relato, laddove tale richiesta venga disattesa (commi 1°- 3°), salvo che l’esame della persona direttamente a conoscenza dei fatti risulti impossibile.

Ne consegue che, qualora nessuna richiesta sia avanzata in tal senso, le dichiarazioni rese dal testimone indiretto saranno utilizzabili anche senza l’assunzione della testimonianza della persona direttamente a conoscenza dei fatti, potendosi interpretare tale comportamento della parti come una sorta di tacito consenso alla utilizzabilità dei contenuti della deposizione resa dal testimone de relato.

Il comma 4° del medesimo art. 195 introduce una deroga alla disciplina appena esaminata, facendo divieto agli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese da testimoni, ma limitatamente alle dichiarazioni acquisite “con le modalità di cui agli artt. 351 e 357 comma 2 lett. a) e b)” (si noti l’incongruità del richiamo alla b), che attiene alle dichiarazioni della persona indagata, per le quali dovrebbe valere comunque il divieto sancito in via generale dall’art. 62 c.p.p.).

Con sentenza n. 305 del 30 luglio 2008 la Corte Costituzionale ha, tuttavia, dichiarato l’illegittimità dell’art. 195 comma 4 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., ove sia interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese da testimoni soltanto se le stesse siano state acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357 comma 2 lett. a) e b) c.p.p., e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate.

Questo divieto non opera, invece, negli altri casi, nei quali si farà applicazione delle disposizioni dettate dai primi tre commi dell’art. 195 c.p.p. Gli altri casi cui si riferisce la norma si identificano con le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, e quindi al di fuori di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di Polizia giudiziaria (v. S.U. 28 maggio 2003, n. 36747).

Si noti, inoltre, come in caso di contrasto tra quando riferito dal teste de relato e le fonte da esso indicata, non è vietato attribuire maggiore veridicità a quanto riferito dal primo, atteso che l’art. 195 non stabilisce al riguardo alcuna gerarchia (cfr. Cass. sez.  I, n. 1717/1999).

Il 6° comma risponde, infine, all’esigenza di assicurare l’esclusione della testimonianza dei soggetti che facciano riferimento a fatti conosciuti da persone titolari di un segreto professionale (v. art. 200), ovvero di un segreto d’ufficio (art. 201), sempreché le medesime persone non abbiano deposto sugli stessi fatti, o non li abbiano altrimenti divulgati, manifestando con ciò una scelta incompatibile con il mantenimento del vincolo di segretezza.

La capacità di testimoniare e incompatibilità del teste

Nella trattazione della disciplina codicistica dedicata alla testimonianza, segue l’art. 196 c.p.p., il quale si occupa di delineare i capisaldi della capacità di testimoniare, stabilendo che ogni persona ha la capacità di testimoniare. Va, infatti, tenuto distinto il concetto di capacità di testimoniare da quello di capacità di intendere e volere. Ai sensi del 2° comma, il Giudice può ordinare gli accertamenti opportuni al fine di riscontrare l’idoneità fisica o mentale della persona a rendere testimonianza.

Dopodiché, il codice si sofferma a descrivere, nell’art. 197 c.p.p., la disciplina delle incompatibilità con l’ufficio di testimone, ed in particolare le ipotesi di incompatibilità a testimoniare dell’imputato. Esse, giova sottolinearlo, trovano la loro imprescindibile premessa nella formula degli avvertimenti che, a norma dell’art. 64 comma 3, devono essere rivolti ad ogni persona sottoposta alle indagini in sede di interrogatorio.

Guardando all’area dell’incompatibilità, essa attiene in modo assoluto alla situazione di chi sia coimputato del medesimo reato o imputato in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 comma 1 lett. a) ( relativo al concorso di persone nel medesimo reato), sempreché nei suoi confronti già non sia stata emessa sentenza irrevocabile di proscioglimento, ovvero di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (art. 197, comma 1 lett. a).

A queste ipotesi di incompatibilità assoluta dell’imputato con l’ufficio di testimone, si accompagna un’ulteriore ipotesi di incompatibilità, per così dire relativa, riguardante la situazione di chi sia imputato in un procedimento connesso ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett. c) (relativo all’ipotesi in cui taluni reati sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri), ovvero di un reato collegato a norma dell’art. 371 comma 2 lett. b), sempreché, anche in questo caso, non sia stata emessa nei suoi confronti sentenza irrevocabile di proscioglimento, ovvero di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (art. 197, comma 1 lett. b).

La clausola di esordio della stessa lett. b) dell’art. 197 fa, tuttavia, salvo quanto previsto dall’art. 64 comma 3 lett. c). Ne consegue che quest’ultima ipotesi di incompatibilità non opera allorchè si realizzano le circostanze di cui all’art. 64 comma 3 lett. c). In eventualità del genere, infatti, gli imputati suddetti assumono il ruolo di testimone in ordine ai fatti concernenti la responsabilità di altri, che siano stati oggetto delle proprie precedenti dichiarazioni, rese ovviamente dopo che all’imputato dichiarante sia stato dato il relativo avviso. Non così, invece, agli imputati di cui alla lett. a) dell’art. 197, nei confronti dei quali è destinata a trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 210.

L’art. 197 bis è, appunto, dedicato a disciplinare l’ipotesi delle persone che rivestendo la qualifica di imputato in un procedimento connesso o collegato abbiano assunto l’ufficio di testimone. Un testimone che è tale a tutti gli effetti, e rispetto al quale dovranno, pertanto, osservarsi i comuni adempimenti relativi all’introduzione della prova testimoniale (es. art. 468); ma è anche un testimone che gode di un regime di particolare garanzia, atteso il rischio che dall’adempimento del dovere di deporre possa derivargli qualche pregiudizio in tema di accertamento delle proprie eventuali responsabilità.

Si stabilisce, infatti, che nelle ipotesi in questi il testimone venga assistito da un difensore: da qui la formula, ormai invalsa nella prassi, di testimone assistito.

L’art. 197 bis al comma 4° individua due specifiche ipotesi in cui il testimone medesimo non può essere obbligato a deporre, potendo rifiutarsi legittimamente di rispondere alle relative domande. In primo luogo, il testimone è esonerato dall’obbligo di deporre su fatti per il quali in giudizio sia stata pronunciata a suo carico sentenza irrevocabile di condanna, allorché egli aveva nel procedimento negato la propria responsabilità, ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Il testimone è del pari esonerato dall’obbligo di deporre su fatti concernenti la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti, al pari, invero, di qualsiasi altro testimone, in virtù del principio ex art. 198 comma 2, secondo cui nessuno può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere un sua responsabilità penale.

Ma non solo. Accanto a queste garanzie, destinate ad operare ex ante rispetto all’assunzione dell’esame testimoniale, l’art. 197 bis prevede anche un diverso tipo di garanzia, stavolta destinata ad operare ex post. Si tratta di una classica previsione di chiusura, secondo cui le dichiarazioni rese non possono essere utilizzate contro la medesima persona che le ha rese, non solo nel procedimento a suo carico, ove ancora in corso, ma nemmeno nell’eventuale procedimento di revisione della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, né in qualsiasi altro giudizio civile o amministrativo, relativo al fatto oggetto di tale procedimento o di tale sentenza.

Infine, l’art. 197 bis estende l’applicabilità della regola di cui all’art. 192, commi 3 e 4, anche alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni ivi indicati, nel senso di esigere, quindi, che anche le suddette dichiarazioni, per assumere pieno valore probatorio, devono essere corroborate da altri di prova che ne confermino l’attendibilità (c.d. riscontri estrinseci).

Non sono mancati dubbi di illegittimità costituzionale della norma de qua, fondata su una presunzione normativa di minorata attendibilità di soggetti cui viene, tuttavia, formalmente riconosciuta la qualifica di testimone. La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 265 del 22 luglio 2004, ha dichiarato manifestamente infondata la questione, rilevando come la disposizione in questione si risolva in un esercizio – non irragionevole – della discrezionalità che compete al Legislatore.

Obblighi del testimone

Passando, adesso, alla disamina del successivo art. 198, questo si occupa di individuare i tradizionali obblighi propri dell’ufficio testimoniale: obbligo di presentarsi al Giudice, di attenersi alle prescrizioni ricevute e di rispondere secondo verità.

Come già accennato infra, l’art. 198 al comma 2 stabilisce, tuttavia, che il testimone non possa comunque essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.

L’art. 198 comma 2 non costituisce, invero, l’unica eccezione all’obbligo del testimone di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

Viene in risalto, in primo luogo, la disciplina della testimonianza dei prossimi congiunti dell’imputato, ai quali è riconosciuta la facoltà di astensione e il diritto a ricevere il relativo avviso, a pena di nullità (art. 199), salvo che abbiano presentato denuncia, querela o istanza, ovvero essi od un loro prossimo congiunto siano offesi dal reato.

L’art. 200 c.p.p., invece, dispone che non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione: i ministri di confessioni religiose; gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; ed infine, gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

Un limite a tale facoltà è previsto, però, in rapporto ai casi in cui tali soggetti hanno l’obbligo di riferire all’Autorità giudiziaria le notizie conosciute per ragione del proprio ministero, ufficio o professione (si pensi , ad esempio, agli esercenti la professione sanitaria, che hanno l’obbligo di referto).

Inoltre, il Giudice può ordinare al testimone di deporre tutte le volte in cui si sia convinto, dopo i necessari accertamenti, della infondatezza della dichiarazione di segreto opposta dal medesimo per astenersi dal deporre. Un regime particolare è previsto per i giornalisti professionisti, relativamente ai nomi delle persone che abbiano fornito loro notizie in via fiduciaria, essendo previsto che il Giudice possa obbligare a rivelare tali nomi ove ciò sia indispensabile per la prova del reato.

Hanno, invece, l’obbligo di astenersi dal deporre, e non una mera facoltà, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico, su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (art. 201 c.p.p.). Anche in questo caso, vengono comunque fatte salve le ipotesi in cui i medesimi soggetti abbiano l’obbligo di riferire all’Autorità giudiziaria, prevalendo quest’ultimo obbligo, ove previsto, attesa la sua funzionalità volta a soddisfare esigenze di giustizia.

Aspetto peculiare della disciplina del segreto d’ufficio è rappresentata dalla prerogativa riconosciuta agli ufficiali e agli agenti di Polizia giudiziaria di non rivelare i nomi dei propri informatori confidenziali, senza alcuna possibilità per il Giudice di obbligarli in tal senso, fermo comunque il divieto di acquisire e utilizzare – anche nelle fasi diverse dal dibattimento – le informazioni provenienti dai medesimi (art. 203).

Gli stessi soggetti tenuti ad opporre il segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 201, hanno altresì l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato (art. 202). In tal caso, l’Autorità giudiziaria ha l’obbligo di rivolgersi al Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di chiedere conferma della sussistenza di quel segreto, sospendendo nel frattempo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

Qualora entro 30 giorni la relativa conferma venga fornita, all’Autorità giudiziaria sarà vietata l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto. Ove, poi, il Giudice reputi essenziale, ai fini della definizione del processo, la conoscenza di tali notizie, non potrà che dichiarare, con sentenza, il non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato; viceversa, il processo seguirà il suo corso.

Il processo, a maggior ragione, seguirà il suo corso nel caso in cui il Presidente del Consiglio neghi la sussistenza di un tale segreto o, comunque, non ne dia conferma entro il prescritto termine di 30 giorni dalla notifica della corrispondente richiesta.

Si noti, inoltre, come il 7° comma dell’art. 202 si occupi di disciplinare anche l’eventualità che, a seguito della conferma della sussistenza del segreto da parte del Presidente del Consiglio, venga sollevato un conflitto di attribuzione da parte dell’Autorità giudiziaria innanzi alla Corte Costituzionale, alla quale in nessun caso è opponibile il segreto.

L’art. 204 c.p.p. vieta, infine, che possano venire opposti il segreto d’ufficio ed il segreto di Stato su fatti, notizie e documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale, nonché i delitti previsti dagli artt. 285, 416 bis, 416 ter e 422 c.p. Nondimeno, al Presidente del Consiglio è attribuito, in tali ipotesi, il potere di confermare il segreto con atto motivato, quando ritenga che il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede.

Quanto alle restanti disposizioni concernenti la disciplina della testimonianza, troviamo l’art. 205 che si occupa opportunamente di dettare le modalità di assunzione di tale mezzo di prova da parte del Presidente della Repubblica e dei grandi ufficiali dello Stato, nonché degli agenti diplomatici (art. 206), disponendo al riguardo che  tale assunzione avvenga presso la sede in cui tali soggetti esercitano il loro Ufficio.

Notevole importanza riveste l’art. 207 che chiude il Capo in esame, riguardante il trattamento processuale della testimonianza falsa o reticente, prescrivendo l’esclusione di qualsiasi rapporto di pregiudizialità del relativo procedimento rispetto al procedimento principale e, in ogni caso, il divieto della possibilità di procedere all’arresto in udienza per tale delitto. Il Giudice informerà, semmai, il Pubblico Ministero trasmettendogli i relativi atti, soltanto con la decisione conclusiva della fase processuale in cui il testimone ha deposto (la trasmissione sarà invece immediata nel solo caso di rifiuto della testimonianza).

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.