Compimento di atti idonei a incidere sulla libertà personale

Lo svolgimento di una perizia può, talvolta, richiedere il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale dell’indagato o di altre persone, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa dal cavo orale, ai fini della determinazione del profilo del DNA, o altri accertamenti medici.

Qualora l’interessato presti il proprio consenso, i prelievi e gli accertamenti si svolgono senza particolari formalità, nel rispetto del limite di cui all’art. 5 c.c., secondo il quale non si può consentire ad atti che comportino una diminuzione permanente dell’integrità fisica o psichica o che ledano la propria dignità.

Qualora, invece, l’interessato rifiuti il consenso, trova applicazione l’art. 224 bis c.p.p., introdotto con L. 30 giugno 2009, n. 85, al fine di attuare un bilanciamento tra la tutela della libertà personale e l’esigenza di accertamento penale, nel rispetto della doppia riserva prevista dall’art. 13, comma 2, Cost.

L’art. 224, al comma 1, dispone che possano disporsi accertamenti coattivi solo allorquando si proceda per un delitto (tentato o consumato) doloso o preterintenzionale, per il quale la Legge stabilisce la pena dell’ergastolo e dalla reclusione superiore nel massimo a 3 anni, oppure per i delitti di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. (omicidio e lesioni stradali) e negli altri casi specificatamente indicati dalla Legge.

Occorre, inoltre, che la perizia risulti assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.

Sono vietate le operazioni che contrastino con espressi divieti posti dalla Legge; che possano mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della persona o del nascitura, se il sottoposto è in stato di gravidanza; o, infine, operazione che, seconda la scienza medica, possano provocare sofferenze di non lieve entità.

Le operazioni peritali vanno eseguite nel rispetto della dignità e del pudore della persona che vi si sottopone. Tra più tecniche utilizzabili, va sempre prescelta quella che, a parità di risultato, è la meno invasiva.

Gli accertamenti che ledono la dignità o provochino una sofferenza di non lieve entità, sono inutilizzabili. Trattasi di un divieto probatorio espresso, sì da fugare ogni dubbi sull’applicabilità dell’art. 191 c.p.p.

La perizia coattiva viene disposta con ordinanza motivata dal Giudice. Essa va notificata all’interessato, all’imputato e al suo difensore, nonché alla persona offesa, almeno 3 giorni prima dell’inizio delle operazioni peritali. Qualora l’interessato non compaia, senza addurre legittimo impedimento, il Giudice ne dispone l’accompagnamento coattivo.

Le operazioni possono essere eseguite coattivamente, utilizzando mezzi di coercizione fisica, per il solo tempo strettamente necessario all’esecuzione del prelievo o accertamento.

La perizia coattiva si svolge, a pena di nullità, con la presenza necessaria del difensore della persona che vi si deve sottoporre.  Il regime di nullità varia, tuttavia, seconda che l’interessato sia l’imputato o persona diversa. Nel caso dell’imputato, l’assenza del difensore parrebbe rientrare in quello assoluto ex art. 179 c.p.p.; diversamente, per le persone diversa dall’imputato, si tratterebbe di una nullità a regime intermedio ex artt. 178 lett. c) e 180.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.