Il principio di colpevolezza e la suitas della condotta

Nel linguaggio giuridico italiano, il termine colpevolezza è inteso in una duplice accezione: da un lato come sinonimo di reità; dall’altro come il complesso degli elementi soggettivi su cui si fonda la responsabilità penale. Va tuttavia precisato che il legislatore non utilizza mai tale termine, ma si limita a regolare i presupposti o le forme della colpevolezza, quali la capacità di intendere e di volere e l’elemento psicologico del reato ex art. 43 c.p.

La colpevolezza rappresenta ormai un principio fondamentale nei moderni sistemi penali, svolgendo la funzione di delimitare lo spazio dell’illecito penale, consentendo la punizione dei soli fatti che siano psicologicamente riferibili al loro autore ed incidendo inoltre sulla determinazione della pena. La colpevolezza rappresenta, pertanto, il momento conclusivo dell’accertamento dell’illecito penale: dopo avere verificato la tipicità e l’antigiuridicità di un fatto, bisognerà accertare che lo stesso possa essere personalmente attribuito al suo autore, in base alla sua capacità di intendere e di volere e all’elemento psicologico con cui ha realizzato il fatto stesso (dolo, colpa, preterintenzione).

La dottrina ha poi inteso la colpevolezza in due diverse accezioni:

  • Concezione psicologica: secondo la dottrina tradizionale la colpevolezza si identifica nel nesso psichico che unisce il fatto all’autore nella forma del dolo o della colpa.
  • Concezione normativa: secondo la dottrina moderna la colpevolezza deve invece essere intesa come giudizio di rimproverabilità per l’atteggiamento antidoveroso della volontà assunta dall’autore. Tale concezione è in grado di meglio costruire un concetto unitario di colpevolezza, che ricomprenda il dolo e la colpa; essa inoltre diviene così anche graduabile secondo concetti di valore, essendo la volontà diversamente rimproverabile in ragione della sua maggiore o minore antidoverosità.

In ogni caso, precisa la giurisprudenza, il rimprovero della colpevolezza presuppone sempre la possibilità per l’autore di avere liberamente formato la propria volontà e di aver potuto agire senza costrizioni. Presupposto della colpevolezza è quindi l’imputabilità del reo.

Il riconoscimento del principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost. comporta il deciso ripudio di ogni forma di responsabilità tanto per fatto altrui, che di responsabilità oggettiva. La responsabilità penale oltre ad essere personale, deve essere anche colpevole. Solo così tale principio è compatibile tanto con la funzione retributiva della pena, quanto con le finalità rieducative della stessa, essendo logico rieducare solo il soggetto al quale è possibile muovere un rimprovero anche a titolo di semplice colpa.

C.Cost. n. 364/1988, nell’infrangere il dogma dell’irrilevanza assoluta dell’ignoranza della legge penale di cui all’art. 5 c.p., ha assunto per la prima volta a fondamento della sua declaratoria di illegittimità costituzionale il principio di colpevolezza. Partendo dalla lettura dell’art. 27 co. 1 Cost., interpretato in connessione con il successivo comma 3,  la Corte precisa come si risponde penalmente soltanto per il fatto proprio, con la precisazione che per fatto proprio non s’intende il fatto collegato all’azione del suo autore dal mero nesso di causalità materiale, ma anche e soprattutto dal momento subbiettivo, costituito dalla colpa in senso stretto. Il principio di colpevolezza, costituendo un importante aspetto del principio di legalità, non può essere sacrificato dal legislatore ordinario in nome di una più efficacia tutela di altri valori, ancorchè essi pure di rango costituzionale, avendo tra l’altro tale principio anche un ruolo fondante rispetto alla funzione rieducativa della pena.

L’art. 42 co. 1 c.p. stabilisce che “nessuno può essere punito per un’azione o omissione preveduta dalla legge come reato se non l’ha commessa con coscienza e volontà” (principio della suitas della condotta, in base al quale un fatto assume rilievo penale solo quando è dominato o quantomeno dominabile dalla volontà). Sicchè, ancora prima di stabilire a che titolo soggettivo il reo debba rispondere del fatto commesso, occorre accertare se lo stesso fatto sia qualificabile come una condotta riferibile all’agente.

La suitas differisce quindi dall’imputabilità, che presuppone già accertata la suitas e consiste nella capacità dell’autore di rendersi conto del valore sociale dell’atto che si accinge a porre in essere, determinandosi liberamente al compimento dello stesso.

Quanto al significato da attribuire alla formula contenuta nel citato art. 42, secondo un primo orientamento essa andrebbe intesa in senso psicologico di volontà e coscienza reali, sicchè una condotta è attribuibile all’autore quando è frutto di un suo impulso cosciente e volontario. Tale opzione ben si adatta ai reati dolosi, ma non anche ai reati omissivi caratterizzati da dimenticanza o distrazione o nei casi di colpa incosciente in cui vengono i rilievo i c.d. atti automatici, riflessi, istintivi, etc. Pertanto, altra dottrina ha proceduto a interpretare estensivamente la formula normativa “coscienza e volontà”, ricomprendendo in essa non solo la coscienza e volontà effettiva e reale, ma anche quella potenziale. Così nei reati omissivi o di colpa incosciente la suitas avrebbe un contenuto ipotetico, essendo accertabile sulla base di un giudizio ipotetico di dominabilità della condotta da parte dell’agente con uno sforzo del proprio volere.

Si è discusso inoltre sulla riconducibilità della suitas all’elemento materiale o psicologico del reato. La dottrina maggioritaria propende per la riconducibilità all’elemento soggettivo.

Tra le cause di esclusione della suitas si suole ricondurre la forza maggiore, il costringimento fisico e l’incoscienza indipendente dalla volontà. Rispetto a quest’ultima, il fatto posto in essere dall’agente in stato di incoscienza non può essere ascritto al suo autore qualora tale incoscienza non sia da costui voluta o non derivi da sua colpa (es. chi commette reato in balia di sonnambulismo ovvero a causa di malore improvviso); mentre sarà punibile qualora sussista la possibilità di scongiurare il verificarsi del fatto illecito mediante un comportamento prudente e diligente.

Quanto alle contravvenzioni, le norme codicistiche che si riferiscono all’elemento psicologico di tale tipologia di reato sono:

  • 42 ult. Co., “ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa”;
  • 43 ult. Co., “la distinzione tra reato doloso e reato colposo stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni ogniqualvolta per esse la legge penale faccia dipendere un qualsiasi effetto giuridico”.

Secondo risalente giurisprudenza e dottrina, in materia di contravvenzioni era sufficiente la suitas della condotta per l’affermazione di responsabilità. Tale impostazione, ispirata ad esigenze di semplificazione probatoria, è stata aspramente criticata, posto che in tal maniera si finirebbe per introdurre nel nostro sistema una forma mascherata di responsabilità oggettiva contrastante con l’art. 27 Cost.

L’opinione oggi prevalente afferma infatti non si può prescindere dall’accertamento dell’elemento soggettivo anche nelle contravvenzioni, per le quali tuttavia ai fini della punibilità è in generale indifferente la sussistenza dell’uno o dell’altro elemento psicologico, salvo le ipotesi di contravvenzioni specificatamente qualificate come dolose o colpose.

Quanto all’accertamento dell’elemento soggettivo, ripudiate quelle impostazioni  che – sempre ispirate a ragioni di semplificazione probatoria – ritenevano sussistere una presunzione di colpevolezza in ordine alle contravvenzioni, con onere della prova dell’imputato a dimostrare l’assenza di rimproverabilità del proprio comportamento, ad oggi si afferma che anche per le contravvenzioni debbono considerarsi vigenti i comuni principi valevoli per l’accertamento dell’elemento soggettivo del reato con conseguente applicabilità dei generali criteri.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.