Le notifiche nel procedimento penale

Il procedimento penale, quale serie di atti e rapporti processuali coinvolgenti più parti, richiede che alle parti medesime sia data conoscenza di determinati atti affinché le stesse siano messe in condizione di poter esercitare i propri diritti. Proprio a tale finalità sono rivolte le notifiche (o notificazioni), la cui disciplina è contenuta agli articoli 148 e seguenti c.p.p.

Bene evidenziare come l’osservanza della procedura legale di di notifica assicuri, però, solo una presunzione legale di conoscenza; ed anche se la strutturazione della normativa mira a fare conseguire al destinatario la conoscenza effettiva dell’atto, questa potrebbe in concreto, talvolta, mancare.

Al 1 comma l’art. 148 dispone che le notificazioni degli atti da parte del giudice (e del P.M.), salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dell‘ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni, mediante consegna di copia dell’atto al destinatario (o, dopo aver sigillato l’atto in busta chiusa, ai conviventi o al portiere e chi ne fa le veci). La legge infatti consente eccezionalmente, nei casi di urgenza, che il giudice disponga, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall’imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria (art. 149 comma 1); ovvero, quando lo consigliano circostanze particolari,  prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all’atto, che la notificazione – sempre che si tratti di persona diversa dall’imputato – sia eseguita mediante l’impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto (art. 150 comma 1).

La notifica sarà perfezionata quando l’ufficiale annoterà l’avvenuta consegna sull’originale dell’atto (c.d. relata di notifica), che deve essere consegna all’Autorità giudiziaria che ha disposto la notifica, quale prova dell’avvenuta consegna.

Le notifiche richieste dalle parti private possono invece essere sostituite dall’invio di copia dell’atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che le legge disponga altrimenti (art. 151 c.p.p.).

Il sistema delle notifiche è strutturato di modo che sia assicurato che all’imputato o indagato abbia conoscenza effettiva degli atti che lo riguardano, posto che poiché da tale conoscenza dipende lo stesso esercizio del diritto di difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione.

Per tale ragione, l’art. 157 c.p.p. dispone che la prima notifica all’imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. Le notificazioni all’imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona (art. 157 c.p.p).

Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall’articolo 157, l’autorità giudiziaria deve disporre nuove ricerche dell’imputato (nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale). Qualora le ricerche non diano esito positivo, l’autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all’imputato che ne sia privo, ordina che la notifica sia eseguita mediante consegna di copia al difensore.

Le notifiche all’imputato o indagato vanno effettuate nel domicilio dichiarato o eletto, cioè nel luogo in cui lo stesso dichiara di volere ricevere le notificazioni relative al procedimento. A tal fine l’art. 161 c.p.p. dispone che il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell’articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.

L’invito a dichiarare o eleggere domicilio può essere formulato anche con l’informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell’autorità giudiziaria.

In caso di latitanza dell’imputato, le notifiche all’imputato sono eseguite mediante consegna di copia al difensore (d’ufficio, nel caso in cui l’imputato ne sia privo).

Ulteriori regole particolari sono previste dall’art. 169 nel caso in cui l’indagato o imputato risulti risiedere all’estero.

La violazione della disciplina dettata dal codice di rito può comportare la nullità della notifica e quindi un vizio procedurale in grado, nei più gravi, di travolgere l’intero procedimento (cfr. art. 171 c.p.p.).

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.