L’informazione di garanzia (369 c.p.p.) e l’informazione sul diritto di difesa (369 bis)

Il Pubblico Ministero, che è sul procinto di compiere un atto garantito (rectius, atti cui il difensore ha diritto di assistere previo avviso che deve essergli rivolto almeno 24 ore prima del compimento dell’atto stesso), ha l’obbligo – ai sensi dell’art. 369 c.p.p. – di inviare all’indagato ed alla persona offesa l’informazione di garanzia. Trattasi di un istituto servente a garantire il diritto alla difesa, durante le indagini, sia della persona nei confronti della quale sono in corso le indagini preliminari sia della persona offesa.

Il contenuto più importante dell’informazione di garanzia è, infatti, l’invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia. Qualora il destinatario non vi provveda, il Pubblico Ministero designa il difensore d’ufficio, richiedendone il nominativo all’ufficio appositamente istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

L’informazione deve essere inviata per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno. In caso di urgenza tuttavia, il Pubblico Ministero può disporre che essa venga notificata a norma dell’art. 151 c.p. Oltre all’invito a nominare un difensore, l’informazione deve indicare le norme di legge che si assumono violate, la data ed il luogo del fatto, oggetto di addebito provvisorio.

Proprio sulla provvisorietà dell’addebito, si noti come, nella fase delle indagini preliminari, l’accusa può essere modificata senza limitazione e, quando ciò avvenga, non occorre dare una nuova informazione di garanzia ai sensi dell’art. 369 c.p.p., poiché l’indagato, già a conoscenza del fatto di essere sottoposto ad indagini, è certamente in grado di esercitare il suo diritto di difesa, seguendo lo sviluppo dell’inchiesta a suo carico, con riferimento alla possibile insorgenza di ipotesi di accusa diverse da quelle precisate nell’originaria informazione, specie quando la estensione dell’efficacia dell’atto sia diretta a comprendere altra possibile definizione logico-giuridica del fatto contestato, nel suo complesso ovvero per un suo specifico aspetto (cfr. Cass. n. 609/1995).

La norma in oggetto si pone perfettamente in linea con il comma 3 dell’art. 111 Cost., laddove dispone che la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico. Si tratta della trasposizione di un principio già previsto dalla CEDU all’art. 6 par. 3 lett. a).

Si noti, inoltre, come in adempimento della direttiva 2012/12/UE, il D.lgs. 101 del 2014 abbia imposto l’inserimento nell’informazione di garanzia anche dell’avviso all’indagato e all’offeso, ove ne facciano apposita istanza, ad ottenere la comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.).

Nella pratica accade spesso, infine, che unitamente all’informazione di garanzia venga inviata all’indagato anche l’informazione sul diritto di difesa, che  – ai sensi del successivo art. 369 bis c.p.p. – deve essere inviata dal Pubblico Ministero al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio, ovvero, al più tardi, contestualmente all’avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’arti. 415 bis.

Tale comunicazione contiene una serie di elementi che hanno la finalità di rendere edotto l’indagato di tutti gli obblighi e le facoltà che sono connessi alla difesa d’ufficio, quali:

a)l’informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l’indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;

b)il nominativo del difensore d’ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;

c) l’indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l’avvertimento che, in mancanza, l’indagato sarà assistito da quello nominato d’ufficio;

d) l’indicazione dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l’avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;

d-bis) l’informazione del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

e) l’indicazione delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Tale adempimento è imposto a pena di nullità degli atti successivi. Si tratta, parrebbe, di una nullità di tipo intermedio, per violazione del diritto di assistenza dell’imputato ex art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.

Quanto ai rapporti tra l’informazione di garanzia, prevista dall’art. 369 c.p.p., e l’informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, prevista dall’art. 369 bis c.p.p., Cass. n. 44022/2001 ha chiarito come l’informazione di garanzia sia dovuta quando si debba compiere un atto «a sorpresa», sia pure non necessariamente prima del medesimo o congiuntamente ad esso, mentre l’altra informazione (la cui omissione è espressamente sanzionata dalla nullità degli atti conseguenti), sia dovuta prima dell’invito a comparire per rendere l’interrogatorio ovvero in un momento antecedente o contemporaneo al compimento del primo atto determinato e programmato, al quale il difensore abbia diritto di assistere, restando comunque esclusa la necessità di entrambi i tipi di informazione ove esista già in atti la nomina di un difensore di fiducia, anche se effettuata nell’ambito di un procedimento al quale ne siano stati poi riuniti altri.

Fonti:
  • P. Tonini, Manuale breve di diritto processuale penale, Giuffrè Editore, ed. 2016.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.