Tra la bancarotta documentale e il reato di distruzione di documenti contabili nessun rapporto di specialità

Cassazione penale, sez. III, sentenza 20 aprile 2017 n. 18927

L’imprenditore già condannato per bancarotta documentale può essere processato, per gli stessi fatti, anche per il reato tributario di distruzione dei documenti contabili?

Il 16 marzo 2016 il Tribunale di Milano condannava il ricorrente, per il reato di cui all’art. 223 e art. 216, comma 1, L. Fall. e lo assolveva in relazione dal reato di cui all’art. 10  D.Lgs. n. 74 del 2000, ai sensi dell’art. 15 c.p., dovendosi quest’ultimo ritenere assorbito nel più grave reato di bancarotta.

Il ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione, sollevando una questione di ne bis in idem relativamente alla precedente condanna per il reato fallimentare, sostenendo come non potesse essere nuovamente promossa l’azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M.

La Corte di Cassazione, dopo aver preliminarmente rilevato che la questione non possa essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, in quanto l’accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, passa ad affrontare la questione di puro diritto posta alla sua attenzione e concernente il rapporto di specialità tra le fattispecie di reato in oggetto, affermando il seguente principio di diritto:

“Non sussiste specialità, ex art. 15 cod. pen., tra la bancarotta fraudolenta documentale, art. 216, comma 1, n. 2, L. Fall. e l’occultamento o distruzione di documenti contabili, D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, stante la diversità delle suddette fattispecie incriminatrici, richiedendo quella tributaria la impossibilità di ricostruire l’ammontare dei redditi o il volume degli affari, intesa come impossibilità di accertare il risultato economico di quelle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta; diversamente, l’azione fraudolenta sottesa dall’art. 216, n. 2 L. Fall. si concreta in un evento da cui discende la lesione degli interessi creditori, rapportato all’intero corredo documentale, risultando irrilevante l’obbligo normativo della relativa tenuta, ben potendosi apprezzare la lesione anche dalla sottrazione di scritture meramente facoltative. Inoltre, nell’ipotesi fallimentare la volontà del soggetto agente si concreta nella specifica volontà di procurare a sè o ad altro ingiusto profitto o, alternativamente di recare pregiudizio ai creditori, finalità non presente nella fattispecie fiscale”.

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Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.