Termini del sequestro antimafia – art. 24 e 27 d.lgs. 159/2011

In relazione ai termini del sequestro antimafia disposto dal Tribunale, l’art. 24 comma 2 D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) dispone:

Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; il termine resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove sia necessario procedere all’espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull’istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all’identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall’articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies dell’articolo 7.

 

L’art. 27 dispone parimenti al comma 6:

«In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d’appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso».

Natura del termine del sequestro antimafia

Si tratta di un termine previsto a pena di inefficacia del sequestro disposto in via cautelare, non incidente sul merito della decisione finale (confisca). Ne consegue che pur perdendo efficacia il sequestro ai sensi delle norme su citate, il Tribunale all’esito del giudizio potrà comunque disporre la confisca dei beni precedentemente sottoposti a sequestro. Stessa soluzione va adottata nella lettura dell’art. 27 in materia di appello, probabilmente caratterizzato da approssimazione terminologica ( «la confisca perde efficacia»).

Proroga e sospensione del termine del sequestro antimafia

L’art. 24 comma 2, secondo  periodo,  prevede la possibilità che il termine sopra indicato sia prorogato – anche d’ufficio – con decreto motivato dal Tribunale per un periodo massimo di 6 mesi, ulteriormente prorogabile per una sola volta, in caso di particolare complessità delle indagini patrimoniali o compendi patrimoniali rilevanti. Stessa possibilità di proroga è prevista per il procedimento di appello.

 

Nella stesso comma, terzo periodo, viene invece stabilito che ai fini del computo del termine si deve tenere conto delle cause di sospensione previste dal codice del rito per la custodia cautelare (v. art. 304), in quanto compatibili.

Conseguentemente i termini resteranno sospesi:

  1. durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell’imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;
  2. durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell’allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;
  3. durante la pendenza dei termini previsti dall’articolo 544, commi 2 e 3.

In tema di misure di prevenzione, a differenza di quanto accade per la custodia in carcere, non è prevista una durata massima di efficacia del sequestro.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.