Ricorso per Cassazione ex articoli 606 c.p.p. e seguenti

Il Ricorso per Cassazione è il mezzo di impugnazione costituzionalmente previsto avverso i provvedimenti limitativi della libertà personale (art. 111 Cost.) ed esperibile negli altri casi previsti dal codice di procedura penale (art. 606 e seguenti c.p.p..), tramite il quale l’impugnante lamenta un errore di diritto compiuto dal giudice nell’applicazione delle norme di diritto sostanziale (cosiddetto error in iudicando) o di diritto processuale (error in procedendo).

E’ un mezzo di impugnazione ordinario, ovvero esperibile contro i provvedimenti ancora non passati in giudicato; a critica vincolata, essendo esperibile nei soli casi tassativamente indicati nell’art. 606 c.p.p.; e di legittimità, avente a oggetto solo vizi di legittimità (violazione di legge) e mai di merito.

Legittimata a ricorrere è la parte (imputato, parte civile, Procuratore Generale, etc.) che vi abbia interesse, vale a dire che si dolga di un provvedimento ingiusto (in diritto).

Oltre ai casi specificatamente previsti dalla Legge, con il Ricorso per Cassazione possono essere impugnate le sentenze pronunciate in grado di appello e quelle inappellabili. Tuttavia, l’art. 569 c.p.p. prevede il “Ricorso immediato in Cassazione” (c.d. Ricorso per saltum), ovvero la facoltà per la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado di proporre direttamente il Ricorso per Cassazione.

Motivi del Ricorso per Cassazione

Con il Ricorso per Cassazione possono essere fatti valere solo i vizi di legittimità tassativamente individuati dall’ articolo 606 c.p.p. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.

Ai sensi dell’art. 606 comma 1, il Ricorso per Cassazione può essere presentato esclusivamente per i seguenti motivi:

a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri (c.d. eccesso di potere)ovvero quando il giudice penale esercita poteri riservati ad altri organi (es. l’applicazione analogica di una norma penale per un fatto non previsto dalla legge espressamente come reato) o applichi sanzioni di tipo amministrativo (revoche di licenze et similia);

b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale (c.d. error in iudicando);

d) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza (c.d. error in procedendo, ovvero quando l’organo giudicante abbia errato nell’applicazione o nel non aver rilevato cause di nullità, inutilizzabilità, ammissibilità o decadenza relative a certi atti o elementi del processo);

e) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’art. 495 c.p.p. comma 2: si tratta di un’ipotesi in cui la Cassazione entra anche nel merito della vicenda, ma ai soli fini di valutare l’effettiva decisività della prova, che deve, a sua volta, essere stata ritualmente richiesta dalla parte, anche nell’istruzione dibattimentale, e non ammessa dall’organo giudicante);

e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi del gravame: i vizi previsti da tale caso di Ricorso hanno tutti a oggetto la motivazione a supporto della decisione emessa dall’organo giudicante, la quale va redatta secondo i contenuti esplicitati dall’art. 546 c.p.p. La mancanza può essere intesa sia come totale assenza grafica che come mancanza di valutazione di uno o più elementi di giudizio, indispensabili ai fini della decisione (omessa motivazione); la contraddittorietà indica la motivazione che abbia un contenuto contraddittorio rispetto alle risultanze processuali (es. viene ritenuto vero un fatto risultato nel procedimento non vero o viceversa); infine, l’illogicità ricorre quando il Giudicante nell’esplicitare l’iter logico-giuridico che lo ha condotto a emanare il provvedimento impugnato, non faccia corretto uso di massime e principi di comune esperienze.

Il Giudizio in Cassazione

Il Ricorso può essere presentato esclusivamente a mezzo di difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, entro i termini stabiliti in generale per le impugnazioni (v. art. 585 c.p.p.). A seguito della riforma del processo penale (introdotta dalla legge 103/2017), è infatti stato eliminato il diritto dell’imputato a ricorrere personalmente in Cassazione con un atto a propria firma.

Il Ricorso per Cassazione si propone mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Dopodiché, il Presidente della Cassazione assegna il ricorso ad una delle sei sezioni della Corte, a seconda della materia e di altri criteri stabiliti dall’ordinamento giudiziario. Se rileva l’inammissibilità del ricorso, lo assegna alla VII Sezione Penale, cosiddetta “Sezione Filtro”, composta dai magistrati di Cassazione delle altre Sezioni Penali che vi si alternano a rotazione biennale. Entro 30 giorni la sezione adita si riunisce in camera di consiglio e decide se effettivamente esiste la causa evidenziata dal Presidente. In mancanza rimette gli atti a quest’ultimo, il quale fisserà la data di udienza, pubblica o in camera di consiglio, a seconda dei casi (v. art. 611 c.p.p.), che dovrà essere comunicata alle parti almeno 30 giorni prima dell’udienza.

Il Presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle Sezioni Unite, quando le questioni proposte nell’impugnazione siano di speciale importanza o quando occorra dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.

Salvo quanto espressamente previsto, per lo svolgimento del giudizio innanzi la Corte di Cassazione si osservano le norme stabilite per i precedenti gradi di giudizio.

All’udienza il Presidente provvede a controllare la regolarità del contraddittorio e degli avvisi, dopodichè fa la relazione della causa anche per mezzo di un consigliere da lui delegato. Le parti private sono ammesse a comparire solo per mezzo dei difensori.

Conclusa la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato, nell’ordine indicato, espongono le rispettive conclusioni. Non sono consentite repliche.

Terminata l’udienza, la Corte di ritira in camera di consiglio per deliberare, salvo differimenti ad altra udienza dovuti alla molteplicità o alla complessità delle questioni da decidere (art. 615 c.p.p.).

La Corte decide sui motivi di Ricorso, adottando uno dei seguenti provvedimenti:

  • Sentenza di inammissibilità, nell’ipotesi in cui il ricorso abbia superato il vaglio del controllo preliminare da parte della Sezione-filtro e la parte pre-dibattimentale (in tali casi l’inammissibilità è pronunciata con ordinanza);
  • Sentenza di rigetto, in caso di mancato accoglimento dei motivi d’impugnazione (conferma del provvedimento impugnato);
  • Sentenza di rettificazione: nel caso di errori, non decisivi, di diritto della motivazione o di richiami errati a indicazioni dei testi di legge, nonché nel caso in cui sia intervenuta una legge più favorevole all’imputato;
  • Sentenza di annullamento: in caso di accoglimento di uno o più motivi di ricorso.

La sentenza con cui la Corte dichiara l’annullamento del provvedimento impugnata, a sua volta, si distingue in sentenza di annullamento con o senza rinvio, a seconda che alla riforma della decisione annullata possa provvedervi la Corte medesima o il giudice del merito.

Ai sensi dell’art. 620 c.p.p., oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la Corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:
a) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto o se l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;
b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;
c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime;
d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;
e) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell’articolo 522 in relazione a un reato concorrente;
f) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell’articolo 522 in relazione a un fatto nuovo;
g) se la condanna è stata pronunciata per errore di persona;
h) se vi è contraddizione fra la sentenza o l’ordinanza impugnata e un’altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;
i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l’appello;
l) se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di ridetermianare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio.

In tutti gli altri casi, la Corte invece deve pronunciare sentenza di annullamento con rinvio al tribunale o all’ufficio del giudice che ha  pronunciato il provvedimento impugnato. Evidente che in tali ipotesi il giudice del rinvio (inteso come persona fisica, e non come ufficio che, per competenza, sarà il medesimo) deve essere diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento annullato.

La Corte di Cassazione rappresenta il terzo ed ultimo grado di giudizio. Avverso i suoi provvedimenti, pertanto, non è previsto alcun mezzo di impugnazione. Il Ricorso per Cassazione non deve, infatti, essere confuso con il Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, disciplinato dall’art. 625-bis cod. proc. pen., trattandosi di un mezzo di impugnazione straordinario (esperibile, cioè, anche avverso le sentenze irrevocabili) con cui si chiede la correzione di meri errori materiali o di fatto contenuti in suoi provvedimenti.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.