Art. 649 c.p.: non punibilità e querela della persona offesa per fatti commessi a danno di congiunti

Tra le disposizioni comuni ai delitti contro il patrimonio (Titolo XIII, libro II) trova collocazione l’art. 649 c.p., rubr.  Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti.

La norma prevede una causa di non punibilità o la procedibilità a querela , qualora i reati contemplati nel titolo XIII siano commessi a danno di congiunti.

Il fondamento della disposizione in commento è costituito da ragioni di carattere morale e sociale che connotano i rapporti fra certe categorie di familiari riguardo ai beni materiali ed in vista delle quali si è esclusa o condizionata a querela la punibilità di alcuni reati, nonché dalla preoccupazione del Legislatore di preservare la famiglia dagli effetti della concreta punizione dei fatti commessi.

Segnatamente, la norma prevede:

  • la non punibilità (comma 1) dell’agente qualora la vittima sia il coniuge non legalmente separato, l’ascendente o il discendente, un affine in linea retta, l’adottante o l’adottato, un fratello o una sorella con lui conviventi;
  • la perseguibilità a querela (comma 2), qualora la vittima sia il coniuge legalmente separato, un fratello o una sorella non conviventi con lui, ovvero lo zio, il nipote, o l’affine di secondo grado con lui conviventi.

Agli effetti dell’art. 649 c.p., per convivenza deve intendersi un rapporto di una certa durata, caratterizzata dall’unicità di domicilio e dalla conseguente costituzione di un nucleo familiare unico. Essa, quindi, non postula come necessaria la coabitazione, ma implica rapporti stabili di vita comune (così, ad. es., Cass. sez. II, n. 13730/1980).

I presupposti per la declaratoria della causa di non punibilità prevista dal comma 1, devono inoltre sussistere al momento della commissione del fatto; pertanto, non assume rilevanza il matrimonio contratto successivamente alla consumazione del reato, né rileva che esso sia stato sciolto successivamente alla medesima consumazione (cfr. Cass. sez. II, n. 1381/2014).

A tale regime di favore è però imposto un limite: esso non opera nel caso dei delitti preveduti dagli artt. 628 (rapina), 629 (estorsione ) e 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) o di ogni altro delitto contro il patrimonio che sia stato commesso con violenza alla persona.

L’espressa esclusione di tali fattispecie dal raggio di azione dell’art. 649, è chiaramente giustificata dalla necessità di reprimere l’impiego della violenza fisica o psichica contro la persona; ne deriva che l’esclusione deve comprendere anche il tentativo di questi delitti, perché anche in esso ricorre l’impiego della violenza (v. Cass. sez. II, n. 8428/1988).

Viene invece esclusa la rilevanza dei delitti commessi con minaccia, nonché il tentativo dei delitti di cui agli artt. 628, 629 e 630 perpetrato con l’uso della minaccia, posto che la causa di non punibilità di cui all’art. 649 comma 1 opera solamente con riguardo, da un lato, ai delitti consumati appena citati, e, dall’altro, a tutti i delitti contro il patrimonio – anche tentati – commessi con violenza (cfr. Cass. sez. II, n. 12403/2009).

Si è, inoltre, affermato che non è applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 649 al reato di illecito uso di una tessera bancomat (di cui all’art. 12 D.L. 3 maggio 1991), considerato che il suddetto reato ha natura plurioffensiva, tutelando non solo il patrimonio della persona offesa, ma altresì l’insieme della sicurezza dei traffici finanziari e commerciali; ne consegue che esso confligge con la ratio di cui all’art. 649 c.p., che concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio ed ha natura eccezionale, rimanendo così preclusa la sua interpretazione in via analogica (v. Cass. sez. V, n. 41317/2006).

Quanto alla natura giuridica dell’istituto delineato dal comma 1, l’opinione maggioritaria vi ravvisa una causa personale di esclusione della punibilità in senso stretto, destinata ad elidere non già l’antigiuridicità del fatto, ma la sola applicazione della sanzione, senza pregiudizio per la responsabilità degli eventuali correi o per gli effetti civilistici scaturenti dal fatto.

Più incerta invece la qualificazione del secondo comma, per lo più interpretato quale causa di improcedibilità operante sul piano processuale, più che sostanziale.

La disciplina in discorso  ha formato oggetto di una questione di costituzionalità per la mancata estensione del trattamento di cui al comma 1 anche nei confronti del convivente more uxorio.

Con sent. 25 luglio 2000, n. 352 , la Corte ha giudicato non fondata la questione di legittimità dell’art. 649, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,  sull’assunto secondo il quale in tali ipotesi viene intrinsecamente meno il presupposto sul quale si fonda l’operatività della norma, posto che la convivenza more uxorio è per sua natura fondata sull’affectio quotidiana di ciascuna delle parti, che è revocabile liberamente e in qualsiasi tempo, sicchè la commissione di uno dei delitti di cui al titolo XII rappresenterebbe un autentico atto di revoca di quell’affectio, tale da neutralizzare il presupposto dell’applicabilità del regime di favore.

Tuttavia, successivamente alla sopracitata sentenza, è stato ritenuto non punibile il furto commesso in danno del convivente more uxorio, e punibile, a querela della persona offesa, il furto commesso in danno di persona già convivente more uxorio, posto che la prevalenza dell’interesse alla riconciliazione rispetto a quello della punizione del colpevole ricorre anche con riguardo ai soggetti che siano legati da un vincolo non matrimoniale, ma ugualmente caratterizzato da una convivenza tendenzialmente duratura, fondata sulla reciproca assistenza e su comuni ideali e stili di vita (c. Cass. sez. IV, n. 32190/2009).

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.