Le condizioni di procedibilità

Nel silenzio della legge, i reati si considerano procedibili d’ufficio. Ove, infatti, sia richiesta una condizione di procedibilità, occorre l’espressa previsione legislativa (cfr. art. 50, co. 2, c.p.p.).

Si definiscono condizioni di procedibilità, gli atti cui la legge subordina l’esercizio dell’azione penale. Sono condizioni di procedibilità, nel nostro ordinamento: la querela, l’istanza, la richiesta e l’autorizzazione a procedere.

Oltre che per l’esercizio dell’azione penale, le condizioni di procedibilità determinano anche la possibilità di esercizio di determinati poteri coercitivi. In loro mancanza, infatti, possono compiersi solo gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova (art. 346 c.p.p.). Preclusi, quindi, l’arresto, il fermo o le misure cautelari personali.

Querela

La querela è l’atto mediante il quale la persona offesa esprime la volontà che il fatto di reato da essa subito venga perseguito penalmente. Essa si compone, dunque, di due elementi:

  • la notizia di reato;
  • e la manifestazione della volontà di procedere penalmente in ordine al medesimo.

Il diritto a sporgere querela è sottoposto ad un termine previsto a pena di decadenza. L’art. 124 c.p. prevede, infatti, che il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Detto termine inizia a decorrere, si badi, “dal momento in cui la persona offesa abbia avuto la piena cognizione di tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che consentono la valutazione sulla consumazione del reato” (cfr. Cass. sez. IV, sent. 3 aprile 2008, n. 13938).

Nel caso di alcuni delitti specificamente previsti (es. delitti contro la libertà sessuale ex art. 609-septies, comma 2, c.p. o stalking, art. 612 bis c.p.), i termini per proporre querela si allungano fino a sei mesi, al fine di assicurare alla persona offesa un più penetrante diritto di difesa. Tuttavia, una volta proposta la querela, questa non può più essere rimessa, se il fatto di reato rientra tra i delitti previsti in materia sessuale o, nel caso di stalking, se gli atti persecutori sono commessi con modalità gravi (minacce reiterate, uso di armi o atti anonimi). Inoltre, nei casi in cui è consentita, la remissione può essere soltanto processuale. Ovvero va fatta innanzi all’autorità procedente o ad un ufficiale di Polizia giudiziaria, affinché sia possibile accertare che la libertà morale della persona offesa non abbia subito coartazione e che il remittente stia compiendo un atto libero e consapevole.

Oltre che per decorrenza del termine, il diritto di querela può estinguersi per rinuncia. La rinuncia è un atto – espresso o tacito – irrevocabile ed incondizionato, con cui la persona offesa, prima di aver presentato querela, manifesta la volontà che non si proceda penalmente in ordine al fatto di reato subito.

Dopo la proposizione, la querela può essere rimessa (rectius: revocata). La remissione è l’atto, anch’esso irrevocabile e non sottoponibile a condizione al pari della rinuncia, con cui la persona offesa esprime la volontà che non si proceda ulteriormente per il fatto di reato, provocandone così l’estinzione. La remissione rimane senz’effetto, se non accettata dal querelato.

Istanza a procedere

L’istanza a procedere è l’atto mediante il quale la persona offesa esprime la volontà che si proceda per un reato commesso all’estero, che – se fosse stato commesso sul Territorio – sarebbe procedibile d’ufficio (artt. 9, co. 2 e 10, co. 1, c.p.).

Richiesta di procedimento

La richiesta di procedimento è l’atto con cui il Ministro della giustizia dichiara la volontà di procedere per un determinato fatto di reato commesso all’estero, o per altri fatti espressamente previsti dagli artt. 127, 313, co. 4 e 604 c.p.

Autorizzazione a procedere

L’autorizzazione a procedere è l’atto, discrezionale ed irrevocabile, che viene emanato da un Organo dello Stato, affinché possa esercitarsi l’azione penale, nonché per il compimento di singoli atti del procedimento. Ad esempio, non può procedersi per un reato commesso da un Ministro nell’esercizio delle sue funzioni, senza autorizzazione della Camera alla quale il Ministro medesimo appartiene, o del Senato, se il Ministro non è membro di nessuna delle due assemblee legislative.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.