Legittimazione alla costituzione di parte civile del sostituto processuale

Il sostituto processuale del difensore, al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato la procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale, non è legittimato alla costituzione di parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita anche ad egli nella procura o che il danneggiato sia presente all’udienza di costituzione.

Così, si sono espresse le Sezioni Unite (sent. 21 dicembre 2017- 16 marzo 2018) sulla questione relativa alla legittimazione alla costituzione di parte civile del sostituto processuale del difensore munito di procura speciale.

Sulla questione si era, infatti, assistito al nascere di due opposti orientamenti giurisprudenziali:

  • secondo un primo orientamento, «l’azione civile può essere esercitata soltanto da un procuratore speciale abilitato a costituirsi in nome e per conto del rappresentato e non anche dal suo sostituto processuale privo di procura specialin quanto la nomina di un sostituto, ex art. 102 c.p.p., non attribuisce a quest’ultimo il potere di costituirsi parte civile»;
  • secondo altro indirizzo, invece, «la facoltà, prevista esplicitamente nella procura speciale in capo al difensore di fiducia, di designare sostituti al fine di presentare la costituzione di parte civile configura la legitimatio ad causam anche in capo a questi ultimi, purché ritualmente e specificamente designati».

Osservano, da parte loro, le Sezioni Unite come sia principio indiscusso che la legittimazione attiva per esercitare l’azione civile nel processo penale, al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente al reato, sussista, ex art. 74 c.p.p., in capo alla persona offesa (ovvero ai suoi successori universali) che può esercitarla direttamente, comparendo all’udienza in cui va effettuata la costituzione di parte civile, oppure a mezzo di procuratore speciale abilitato a costituirsi, in nome e per conto della stessa, con le modalità prescritte dagli artt. 76, 78 e 122 del codice di rito.

Da ciò consegue che la titolarità della legittimazione attiva alla costituzione di parte civile non compete agli eventuali sostituti del procuratore speciale. Volendo qualificare, infatti, l’istituto della procura speciale come negozio unilaterale recettizio fondato sull’intuitus personae (ossia sul fatto che la persona offesa, in ragione della fiducia nutrita nei riguardi del procuratore speciale decida di conferirgli il potere di compiere atti sostanziali che producono effetti direttamente nella sua sfera giuridica), una “subdelega”, salvo che non sia preventivamente e specificamente indicato il nominativo degli eventuali sostituti, sarebbe ipotesi non ricadente nella stessa configurazione strutturale e ontologica dell’istituto.

E’, pertanto, necessario distinguere, all’interno della costituzione di parte civile, il profilo della legitimatio ad causam, ovvero la titolarità del diritto sostanziale in capo al danneggiato come tratteggiata dall’art. 74 cit., quale indispensabile presupposto per la costituzione di parte civile con le modalità previste dagli artt. 76 e 78 cit., da una parte, e la legitimatio ad processum, ovvero la rappresentanza processuale secondo la regola esemplificata dall’art. 100 cit., dall’altra.

Laddove il soggetto legittimato ad causam si costituisca, esercitando l’opzione in tal senso consentita dalla legge, a mezzo di procuratore speciale, sono necessarie due procure speciali, di cui una volta a conferire il potere di esercitare il diritto alle restituzione o al risarcimento (rappresentanza sostanziale), e l’altra diretta ad attribuire lo ius postulandi (rappresentanza processuale): procure che, come frequentemente accade, ben possono essere conferite al medesimo soggetto, così attribuendosi al difensore nominato procuratore speciale sia la rappresentanza sostanziale sia quella tecnico-processuale.

Il sostituto processuale, in assenza di apposita procura alla legittimatio ad causam, è considerato “vicario del difensore ma non del procuratore speciale“, in virtù dell’assunto che sono delegabili le attività defensionali e non anche i poteri di natura sostanziale. Ne consegue che all’udienza, la manifestazione della volontà di costituzione della parte civile va resa dalla parte personalmente o dal procuratore speciale.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.