L’impugnazione della Parte Civile avverso le sentenze di proscioglimento

La facoltà di proporre impugnazione per la parte civile non è limitata ai casi di improcedibilità dell’azione penale o di estinzione del reato come potrebbe fare emergere una lettura restrittiva del termine ” proscioglimento” contenuto nell’art. 576 c.p.p.

Pertanto, devono ritenersi impugnabili anche le sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste, l’imputato non l’ha commesso e perché il fatto non costituisce reato, essendo innegabile anche in tali ipotesi la sussistenza dell’interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili, in quanto, ai sensi dell’ art. 652, data l’identità di natura e di intensità dell’elemento psicologico rilevante ai fini penali e a quelli civili, un’eventuale pronuncia del giudice civile che dovesse affermare la sussistenza di tale elemento, escluso o messo in dubbio dalla sentenza penale irrevocabile, si porrebbe in contrasto con il principio dell’unità della funzione giurisdizionale ( C., Sez. V, 19.1.2005, Casini, in CED Cassazione, 231419; C., Sez., V, 23.2.2005, Nalesso, in CED Cassazione, 232157; C., Sez. III, 15.4.1999, Lamanuzzi, in CED Cassazione, 213844).

Tuttavia, su questo punto si registra una pronuncia giurisprudenziale di segno opposto, secondo cui nel nostro sistema processuale sussiste l’interesse della parte civile a impugnare le sentenze penali di assoluzione o di proscioglimento, in tutti i casi in cui la sentenza penale irrevocabile ha autorità di cosa giudicata anche nel giudizio civile o amministrativo relativo alla sua pretesa risarcitoria. Proprio perché anche la pretesa risarcitoria sarebbe pregiudicata dalla decisione penale, deve riconoscersi alla parte civile un concreto interesse a rimuovere la decisione penale e il suo effetto preclusivo. Nessun interesse processuale ha la parte civile a impugnare la decisione penale invece, quando questa manca di efficacia preclusiva e quindi lascia libera la stessa parte civile di perseguire la sua pretesa risarcitoria nelle sedi proprie (C., Sez. III, 8.6.1994, pm in proc. Armellini, in CED Cassazione, 200381).

In giurisprudenza si è, ancora, affermato come siainammissibile l’impugnazione, proposta dalla parte civile, diretta esclusivamente all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, ossia senza l’indicazione degli effetti civili che intenda conseguire .

Le Sezioni Unite hanno – tuttavia – di recente affermato che l’impugnazione della parte civile, nei confronti di una sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche se non contiene l’espressa indicazione che l’atto è proposto ai soli effetti civili (Cass., Sez. un., 20 dicembre 2012 – dep. 8 febbraio 2013 -, n. 6509, Pres. Lupo,  Rel. Davigo, ric. P.c. Buccino in proc. Colucci, secondo cui secondo cui  “la legittimazione all’appello contro la sentenza assolutoria, per il conseguimento della tutela risarcitoria nella sede penale inizialmente prescelta, implica, pur sempre, che il giudice possa essere chiamato ad una valutazione – sia pure incidentale e per i soli effetti civili – circa il tema della responsabilità dell’imputato. È la norma, per altro, a delimitare sul piano civile gli effetti dell’impugnazione, di talché non vi sarebbe bisogno della specificazione pretesa dall’orientamento opposto. Il quale, anzi, finisce col prospettare un contenuto necessario dell’atto di impugnazione, oltre il disposto dell’art. 581 c.p.p., ed oltre la previsione sanzionatoria dell’art. 591 c.p.p.”).

In particolare si è specificato che sarebbe ammissibile l’impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione, quando preordinata a chiedere l’affermazione di responsabilità dell’imputato, quale presupposto della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, con la conseguenza che detta richiesta non può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato, in mancanza dell’impugnazione del pubblico ministero, ma all’affermazione della responsabilità dell’Imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno.

L’atto di impugnazione va infatti valutato nel suo complesso – in applicazione del principio del favor impugnationis – pertanto, esso non dovrà necessariamente contenere la specificazione della domanda restitutoria e/o risarcitoria, in quanto questa potrà anche essere differita al momento della formulazione delle conclusioni ( C., Sez. V, 8.6.2010 in Mass. Uff., 248317; C., Sez. V, 4.5.2010, in Mass. Uff., 247967; C., Sez. V, 23.9.2009, L.P., in Mass. Uff., 245392).

È ammissibile l’impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione – non impugnata dal P.M. – anche se sia rilevata l’estinzione del reato per prescrizione alla data della sentenza di primo grado; ciò in applicazione della previsione di cui all’art. 576, che conferisce al giudice penale dell’impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto; detta previsione introduce una deroga all’ art. 538, legittimando la parte civile non soltanto a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento ma anche a chiedere al giudice dell’impugnazione, ai fini dell’accoglimento della propria domanda di risarcimento, di affermare, sia pure incidentalmente, la responsabilità penale dell’imputato ai soli effetti civili, statuendo in modo difforme, rispetto al precedente giudizio, sul medesimo fatto oggetto dell’imputazione e sulla sua attribuzione al soggetto prosciolto.

Pertanto, in tal caso, non sussiste un difetto di giurisdizione civile del giudice penale dell’impugnazione perché, diversamente dall’ art. 578 – che presuppone la dichiarazione di responsabilità dell’imputato e la sua condanna, anche generica, al risarcimento del danno – l’art. 576 presuppone una sentenza di proscioglimento ( C., Sez. V, 10.11.2010, in Mass. Uff., 249046; C., Sez. V, 27.10.2010, in Mass. Uff., 249698).

Impugnazione della parte civile: i poteri del difensore

Secondo il principio di immanenza della costituzione della parte civile, che produce effetti in ogni stato e grado del processo, l’azione civile rimane validamente inserita nel processo penale. Se l’iniziale procura speciale non viene revocata, non vi è alcuna limitazione difensiva alla parte costituita, la quale può, attraverso il difensore, efficacemente interloquire, resistere all’impugnazione dell’imputato e validamente presentare conclusioni e la nota “spese”, senza che sia necessario altro mandato.

Viceversa, un diverso orientamento ritiene che il difensore per poter validamente ricorrere in cassazione, così come per poter esercitare il diritto di impugnazione che la legge conferisce personalmente alla parte civile, necessita di procura speciale ( C., Sez. II, 25.9.2002, P.M. in c. Vitielli ed altri, in Mass. Uff., 222854; C., Sez. IV, 16.4.2003, Silveira, in Mass. Uff., 226031) rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata che, a seguito della modifica introdotta dall’ art. 13, L. 16.12.1999, n. 479 può essere effettuata anche dal difensore o da altra persona abilitata ( C., Sez. IV, 14.5.1997, Ferrera, in GP, 1998, III, 430; C., Sez. IV, 21.6.1994, Sozzi, in CP, 1996, 1227, 710).

Sul punto sono intervenute salomonicamente le Sezioni Unite per comporre questo contrasto, statuendo che è legittimamente proposto l’appello del difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti) anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura «per un solo grado del processo», stabilita dall’ art. 100, 3° co., può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte – desumibile dalla interpretazione del mandato – di attribuire anche un siffatto potere ( C., S.U., 27.10.2004, Mazzarella, in CED Cassazione, 229179).

Impugnazione della parte civile: i poteri del giudice

Il giudice penale d’appello, investito del processo, con l’impugnazione della parte civile, ai soli effetti civili, può legittimamente condannare l’imputato al risarcimento dei danni ( C., Sez. IV, 5.12.2000, Bugaretta, in Gdir, 2001, 25, 61). Parimenti, il giudice pronuncia condanna al risarcimento dei danni, in favore della parte civile, anche qualora in appello si sia verificata l’estinzione del reato per prescrizione ( C., S.U., 11.7.2006, G.N., in Mass. Uff., 233918; C., Sez. I, 18.3.2009, A.G., in Mass. Uff., 243682; C., Sez. IV, 12.2.2002, Manca, in Mass. Uff., 221835; lo stesso vale anche nella ipotesi di estinzione del reato per amnistia, C., Sez. III, 19.3.2009, C.G., in Mass. Uff., 243761. Contra C., Sez. IV, 20.2.2003, Cardillo e altri, in Mass. Uff., 224580).

La legge nulla dice in ordine ai poteri del giudice di secondo grado quando la sentenza di assoluzione sia stata appellata dalla sola parte civile. In particolare non è chiaro se il giudice di appello, nel rispetto del giudicato penale, debba limitarsi a rimuovere le statuizioni agli effetti civili, come sarebbe più aderente al dettato normativo ( art. 538), perché la parte civile possa agire successivamente nella sede sua propria senza subire «gli effetti negativi discendenti dall’ art. 652», o se possa, qualora sia espressamente richiesto, pronunciarsi sul merito dell’azione civile e condannare l’imputato al risarcimento del danno ( Chiliberti, 459).



Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.