Aggravante della crudeltà e dolo d’impeto (SU 40516/16)

Sez. Unite, sentenza 23 giugno 2016 (dep. 29 settembre 2016), n. 40516 – La circostanza aggravante dell’avere agito con crudeltà, di cui all’art. 61 c.p., commi 1 a 4, è di natura soggettiva ed è caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole, che deve essere oggetto di accertamento alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo.


Con ordinanza 6 maggio 2016 (ud. 13 gennaio 2016), n. 18955 , la prima sezione della S.C. di Cassazione, dopo avere evidenziato le incertezze rilevate nella giurisprudenza di legittimità circa l’individuazione degli elementi costitutivi della circostanza aggravante ex art. 61 c.p., n. 4, rimetteva alle Sezioni Unite la risoluzione della seguente questione di diritto:

«Se, avuto riguardo agli elementi costitutivi della aggravante della crudeltà, la modulazione dell’elemento psicologico del delitto, nella forma del dolo di impeto, abbia influenza sulla configurabilità della circostanza in questione».

Le Sezioni Unite, con la sentenza qui annotata, danno risposta affermativa al quesito ad esse sottoposto. Di seguito un riassunto delle motivazioni, depositate lo scorso 29 settembre.

È pressoché costante, in giurisprudenza, l’orientamento secondo cui la circostanza de qua consista nell’inferire sofferenze che esulano dal normale processo di causazione, costituendo un quid pluris caratterizzato dalla gratuità e superfluità dei patimenti, della efferatezza e dall’assenza di pietà.

Si è affermato altresì, parimenti con costanza, che la circostanza aggravante c.d. della crudeltà abbia carattere soggettivo, ricollegandosi alla volontà dell’agente di causare sofferenze aggiuntive e, quindi, alla consapevolezza che la vittima sia viva (circostanza soggettiva a colpevolezza dolosa).

L’aggravante è, infatti, configurabile solo quando l’azione si dirige verso una persona e tale è l’uomo soltanto finchè vive. Ne consegue che, una volta intervenuta la morte, gli atti di crudeltà compiuti contro le sue spoglie non possono integrare la circostanza in questione.

Essendo, inoltre, la circostanza imperniata sul comportamento dell’autore della condotta e sulla maggiore riprovevolezza della medesima, non si richiede nella vittima la percezione della peculiare afflittività del modus agendi del reo.

Si è, altresì, già affermata la compatibilità dell’aggravante della crudeltà con il vizio parziale di mente, dovendosi essa escludere solo allorquando la condotta sia espressione della patologia. Occorrerà, pertanto, un accertamento caso per caso.

Tale atteggiamento di gratuita eccedenza, naturalmente, è intrinsecamente volontario, ed esso può ben manifestarsi nella forma del dolo eventuale: l’agente è consapevole che vi è concreta, significativa possibilità che dalla propria condotta derivi un pregiudizio eccedente e tuttavia si risolve ad agire accettando tale eventualità.

Si badi, tuttavia, come la riprovevolezza aggiuntiva richiesta per la configurabilità dell’aggravante della crudeltà riguarda l’azione e non l’autore: si infligge una pena più severa perché la condotta è efferata e non perché l’agente è una persona crudele. (…) Si può essere compassionevoli per un’intera vita ed efferati in una speciale, magari drammatica contingenza esistenziale.

Nella maggior parte dei casi, la crudeltà si manifesta in modo chiaro con le modalità della condotta posta in essere.

In altre ipotesi invece, il tratto tipico dell’aggravante non si presenta con univoca immediatezza. È il caso della reiterazione dei colpi: l’aggressività insita in tale modus agendi può essere espressione tanto di una contingente modalità omicidiaria, quanto espressione della crudeltà richiesta per l’aggravante.

Nelle situazioni dubbie, s’impone allora un’accurata indagine sulle scaturigini dell’azione, sulla vicenda e sul suo autore. 

La casistica rileva come, spesso, la reiterazione dei colpi inferti alla vittima sia spesso caratterizzata da azioni impulsive. Si è conseguentemente posto il problema della compatibilità del dolo d’impeto con l’aggravante della crudeltà.

La distinzione tra dolo d’impeto e dolo di proposito si fonda, com’è noto, sulla maggiore o minore repentinità della risoluzione criminosa e della sua esecuzione. In particolare, il primo è caratterizzato da una risoluzione che insorge improvvisa e viene subito tradotta in azione. Tale specie di dolo viene ritenuta meno grave, in quanto esprime una ponderazione sommaria delle implicazioni del fatto.

Il dolo di proposito è caratterizzato, invece, da un considerevole distacco temporale tra il sorgere dell’idea criminosa e la sua esecuzione. Qui il coefficiente psicologico è più forte, giacchè più viva è la coscienza dell’atto e delle sue conseguenze.

In effetti non si scorge alcuna ragione logica, empirica o legale che consenta di escludere l’affermata compatibilità: è ben possibile che un delitto maturato improvvisamente si estrinsechi in forme che denotano efferatezza, brutalità; e l’art. 61 c.p., n. 4 non caratterizza per nulla la circostanza in una guisa che postuli una protratta ponderazione in ordine alle modalità dell’aggressione.

Il dolo d’impeto, che connota la risposta immediata o quasi immediata ad uno stimolo esterno, non esclude la lucidità, ma non richiede neppure una immediatezza assoluta della risposta allo stimolo, essendo diversi, in ogni soggetto, i tempi di reazione.

Ne consegue che, designando un dato meramente cronologico, il dolo d’impeto non è incompatibile con la circostanza aggravante della crudeltà di cui all’art. 61 c.p., comma 1, n. 4.

Scarica il testo della sentenza: Sez-Un-2016-40516

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.