Inammissibile le richieste di prova presentate dopo la richiesta di abbreviato

Cass. sez.  IV, 15 novembre 2016 (dep. 6 dicembre 2016), n. 51950una volta richiesto il rito abbreviato nella formulazione “secca” di cui al comma 1 dell’art. 438 c.p.p., nessuna prova, documentale od orale, può essere acquisita.


Questo l’iter motivazionale seguito dalla Suprema Corte.

Il giudizio abbreviato si caratterizza per la “rinuncia al diritto alla prova”. Ai fini della deliberazione il Giudice utilizzerà, infatti, gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’art. 416 c.p.p., comma 2; comprensivo, eventualmente, anche delle prove acquisite durante l’udienza preliminare, purché acquisite prima della richiesta di ammissione al rito speciale.

Una volta richiesto, invece, l’abbreviato nella sua configurazione c.d. secca (non condizionata), nessuna prova, documentale od orale, può essere ulteriormente acquisita, posto che la richiesta da parte dell’imputato del rito abbreviato comporta l’accettazione del giudizio allo stato degli atti, con la conseguenza che il quadro probatorio già esistente non è suscettibile di modificazioni e con la precisazione che solo in base agli elementi già acquisiti deve formarsi la res iudicanda.

L’imputato, ammesso al rito speciale, conserva unicamente la facoltà di sollecitare l’esercizio, da parte del Giudice, del potere di acquisizione di ulteriori elementi che siano necessari ai fini del decidere ex art. 441, comma 5, c.p.p., o del potere di disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3, c.p.p.

Poteri che sono e restano ufficiosi da parte del Giudice, sicché l’imputato non può dolersi del loro mancato esercizio.

Tale principio si applica anche al caso in cui la documentazione di cui si chiede l’acquisizione sia il risultato dello svolgimento di investigazioni difensive, e ciò chiaramente nel rispetto del principio di parità delle parti in giudizio e del contraddittorio.

Infatti, se il deposito del materiale oggetto di investigazione difensiva avviene nel corso delle indagini, il Pubblico Ministero ha la possibilità di procedere alle necessarie integrazioni probatorie ex art. 419 comma 3 c.p.p., per controbilanciare il quadro probatorio. Se, invece, detto deposito avviene soltanto in udienza preliminare, il Pubblico Ministero ha – parimenti – il diritto di chiedere un differimento dell’udienza, in modo da poter svolgere indagini suppletive per replicare a quanto introdotto dalla difesa.

Ne consegue che, per le ragioni su esposte, la dichiarazione, da parte del Giudice, dell’inammissibilità della richiesta di acquisizione di un elemento probatorio, fatta dopo la presentazione della richiesta di ammissione al rito abbreviato, è legittima, non ravvisandosi alcuna violazione degli artt. 438 e 391 octies c.p.p.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.