Incidente stradale: reato di fuga e omissione di soccorso ex art. 189 CdS

I reati di fuga e omissione di soccorso a seguito di incidente stradale trovano il proprio referente normativo nell’art. 189 d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), il quale, nel descrivere il comportamento che l’utente della strada deve tenere in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilisce un “crescendo” di obblighi in relazione alla maggiore delicatezza delle situazioni che si possono presentare: viene così sancito l’obbligo di fermarsi in ogni caso, cui si aggiunge, allorché vi siano persone ferite, quello di prestare loro assistenza.

L’art. 189 sanziona, in particolare, tre possibili comportamenti che si possono realizzare in caso di sinistro stradale:

  • la condotta di chi non si ferma dopo un incidente senza feriti, punita con una mera sanzione amministrativa pecuniaria da 296 a 1.184 euro (comma 5). Se il danno procurato all’altro veicolo è grave, può operare anche l’obbligo di sottoporre a revisione l’auto e la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi;
  • la condotta di chi non si ferma dopo un incidente con feriti, punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché con la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni (comma 6), con possibilità di arresto in flagranza;
  • la condotta di chi non presta i soccorsi dopo un incidente con feriti, punita con la reclusione da 1 a 3 anni e con la sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad 1 anno e 6 mesi e non superiore a 5 anni (comma 7).

La violazione dell’obbligo di fermarsi dopo un incidente con danno alle persone e quella dell’obbligo di prestare loro assistenza integrano due distinte ipotesi di reato, lesive di distinti beni giuridici ed attinenti, nel caso dell’inosservanza dell’obbligo di fermarsi, alla necessità di accertare le modalità dell’incidente e di identificare coloro che rimangono coinvolti in incidenti stradali e, nel caso di omissione di soccorso, a principi di comune solidarietà; in caso di infrazione di entrambi gli obblighi, si avrà pertanto un concorso materiale di reati (Sez. 4, n. 10006/2001).

Il reato di fuga, in caso di investimento di persona, ha natura di reato omissivo di pericolo, il cui elemento materiale consiste nell’allontanarsi dell’agente dal luogo dell’investimento così da impedire o comunque, ostacolare l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell’incidente.

Il reato di fuga ha, inoltre, natura di reato istantaneo che si perfeziona nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l’obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge.

La Corte di legittimità ha, altresì, precisato e che integra il reato di cui all’art. 189, comma 1 e 6 (cosiddetto reato di fuga), la condotta di colui che – in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone – effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo. Infatti il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire ne’ l’identificazione del conducente, nè quella del veicolo, ne’ lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell’incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica (così Sez. 4 n. 20235/2001; Sez. 4, n. 20235/2006; Sez. 4, n. 42308/2017; Sez. 4, n. 9218/2012).

Ai fini della configurabilità del reato, il dolo richiesto deve investire, innanzitutto ed essenzialmente, l’omesso obbligo di fermarsi in relazione all’evento dell’incidente, ove questo sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi (sez. 4, n. 3452/2019). Ed il dolo richiesto per la punibilità può essere integrato anche dal solo dolo eventuale, non essendo necessario il dolo intenzionale (Sez. 4, n. 3568/2009), da apprezzarsi – per verificarne la sussistenza – avendo riguardo alle circostanze fattuali del caso, laddove queste, ben percepite dall’agente, siano univocamente indicative di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone.

Quanto poi all’obbligo di prestare assistenza (art. 189 co. 7 CdS), anche per tale reato è pacifico che l’elemento soggettivo del detto reato ben può essere integrato dal semplice dolo eventuale, cioè dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente, riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso (Sez. 4, n. 33772/2017).

La sussistenza o meno di un effettivo bisogno di aiuto da parte della persona infortunata non è elemento costitutivo del reato, che è integrato dal semplice fatto che in caso d’incidente stradale con danni alle persone non si ottemperi all’obbligo di prestare assistenza (Sez. 4, n. 3452/2019). E costituisce ius receptum che tale condotta, va tenuta a prescindere dall’intervento di terzi, poiché si tratta di un dovere che grava su chi si trova coinvolto nell’incidente medesimo (cfr. ex multis Sez. 4, n. 8626/2008).

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.