L’accertamento peritale è commissionato allo psichiatra dal Giudice che procede (dal G.I.P. durante le indagini preliminari, dal G.U.P. o dal Giudice del dibattimento durante lo stesso); quando viene disposto dal P.M. o dai difensori di parte dell’imputato o della vittima si parla invece di consulenza tecnica di parte.
L’accertamento peritale ai fini di accertamento delle condizioni di mente dell’imputato può, inoltre, essere disposto anche in abbreviato secco (non condizionato). L’imputato che chiede il giudizio abbreviato rinuncia (ove non abbia subordinato la richiesta ad una integrazione probatoria) all’acquisizione di ulteriori elementi di prova concernenti la sussistenza del fatto e la responsabilità che ne deriva. Non rinuncia, però, né potrebbe rinunciare, all’accertamento dell’imputabilità, che è inderogabilmente affidato al giudice, il quale, ove nel corso del giudizio abbreviato sorga il problema della capacità di intendere e di volere del giudicabile, così come quello della sua cosciente partecipazione al processo, cui fa riferimento l’art. 70 c.p.p., può disporre i necessari accertamenti. La richiesta di perizia psichiatrica per l’accertamento di eventuali vizi di mente anche soltanto parziali, non è in astratto inconciliabile con il rito abbreviato (la cui ammissione presuppone che l’imputato abbia la piena capacità di intendere e di volere), spettando comunque al giudice la valutazione delle risultanze processuali per apprezzare la meritevolezza della richiesta medesima (cfr. Cass. sentenza n. 430, 11 gennaio 2012).