La riparazione dell’errore giudiziario

Il diritto alla riparazione dell’errore giudiziario ha fondamento costituzionale (art. 24 Cost.) e trova la sua giustificazione nella necessità di riparare il danno causato a chi, prima condannato, è stato poi prosciolto in sede di revisione.

Nel processo penale l’eventuale errore giudiziario che scaturisca da una decisione ingiusta, tanto perché derivante dal mancato rispetto di regole procedurali, quanto perché la ricostruzione del merito non corrisponde alla realtà dei fatti (o alla diversa realtà emersa da un secondo giudizio), assume un peso di particolare rilevanza, atteso che la sentenza di condanna è in grado di incidere significativamente sulla libertà personale, sull’immagine, sulla capacità lavorativa e altri significativi aspetti della vita privata dell’imputato.

E’ importante ricordare che è la stessa Costituzione a richiedere che il legislatore determini le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari (cfr. art. 24, comma 4, Cost.). L’istituto giuridico in esame trova la propria disciplina agli artt. 643 e seguenti c.p.p. e presuppone, da un lato, la sussistenza di un giudizio di revisione, inteso quest’ultimo quale mezzo di impugnazione straordinario esperibile avverso un provvedimento di condanna divenuto irrevocabile nei casi previsti (cfr. artt. 629 e seguenti c.p.p.); e, dall’altro, il fatto che chi sia stato prosciolto in sede di revisione non abbia dato causa per dolo o colpa grave all’errore giudiziario (es. chi rende una falsa confessione).

La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni dell’avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. A tal fine, deve tenersi conto, ai sensi del comma 3 dell’art. 643, sia della durata dell’eventuale espiazione della pena, con esclusione della parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso, sia dell’eventuale internamento che delle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.

La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della Corte di appello che ha pronunciato la sentenza ex art. 645 c.p.p.

Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall’articolo 127. Avverso l’ordinanza di decisione, è ammesso ricorso per Cassazione.

Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta (v. art. 644).

Secondo consolidata giurisprudenza, la riparazione dell’errore giudiziario, come quella per l’ingiusta detenzione, non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo; non può parlarsi di risarcimento del danno derivante da illecito aquiliano, in quanto il medesimo presuppone una responsabilità a titolo di dolo ovvero di colpa dello Stato.

La ricostruzione in questi termini risponde alla precisa finalità di evitare che il danneggiato debba fornire la prova sia dell’esistenza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) delle persone fisiche che hanno agito, sia la prova dell’entità dei danni subiti.

Per contro, con specifico riguardo al quantum da irrogare, a titolo di riparazione dell’errore giudiziario,  l’A.G. competente è tenuta a risarcire, laddove ne ricorrano i presupposti di Legge, oltre ai danni patrimoniali, anche quelli non patrimoniali (danno biologico, danno morale e danno esistenziale).

Nel procedimento di riparazione dell’errore giudiziario, il giudice può utilizzare per la liquidazione del danno sia il criterio risarcitorio con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali, sia il criterio equitativo limitatamente alle voci non esattamente quantificabili (Cass. Sez. IV, sentenza n. 10878 del 20 marzo 2012).

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.