La legittimità del concorso esterno associativo

«Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso non costituisce un istituto di creazione giurisprudenziale, ma una conseguenza della funzione incriminatrice dell’art. 110 c.p.»

(Cassazione Penale, sez. II, 13 aprile 2016 – 2 maggio 2016 n. 18132).

concorso esterno

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 110 e 416 bis c.p. sollevata per asserito contrasto con l’art. 25 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., quest’ultimo in riferimento all’art.  7 della Convenzione EDU, per violazione del principio di legalità, nella parte in cui le due disposizioni di legge ordinarie attribuiscono rilevanza penale alla fattispecie di “concorso esterno” in associazioni di tipo mafioso.

Nel corso della discussione, la difesa aveva, infatti, sollevato questione di legittimità costituzionale delle suddette norme per violazione:

  • del principio di legalità , perché la pena non sarebbe prevista dalla legge;
  • e del principio di ragionevolezza, posto che al concorrente esterno, nonostante il diverso e minore apporto, è applicata la stessa pena prevista per i concorrenti interni.

Sul punto, la Corte sottolinea preliminarmente come, in passato, essa abbia già avuto modo di dichiarare “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 110 e 416 bis c.p., (…), poiché quest’ultima non costituisce un istituto di creazione giurisprudenziale, bensì conseguenza della generale funzione incriminatrice dell’art. 110 c.p., e la sua configurabilità trova una conferma testuale nella disposizione di cui all’art. 418, comma primo, c.p.“.

Con riferimento al primo dei due profili richiamati dalla difesa,la Corte afferma che la pena applicabile al concorrente esterno non sia affatto indeterminata, in quanto la funzione estensiva della punibilità di cui all’art. 110 c.pcomporta – per combinato disposto –  l’applicazione della stessa pena prevista dall’art. 416 bis c.p.

Per quanto invece concerne il secondo profilo richiamato dal difensore, i giudici di legittimità ritengono che non sia neppure ipotizzabile la violazione del principio di ragionevolezza della pena, “in quanto, (…) il giudice, applicando le norme generali, può comminare una pena adeguata al concreto disvalore della condotta tenuta dall’agente».

Più di recente, segnaliamo al lettore che la Corte di Cassazione con ordinanza del 5 ottobre 2016 n. 42043 ha rimesso alle Sezioni Unite il quesito circa la “logica compatibilità e giuridica ammissibilità del c.d. concorso esterno nel reato di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., considerato che tra il reato di cui all’art. 416 bis c.p., per il quale il concorso eventuale è ormai diritto vivente, e quello di cui all’art. 416 c.p., sussistono sostanziali ed incisive differenze di tipizzazione giuridica”.

Secondo il Giudice remittente, considerata la piena autonomia delle fattispecie (tra le quali sussiste un rapporto di indipendenza e non una relazione di specialità), il diverso dolo ed il diverso rapporto che i due reati hanno con l’istituto del concorso, «appare di non soddisfacente congruità ritenere la ipotizzabilità logica e giuridica di un concorso eventuale nel reato di cui all’art. 416 c.p. al pari di quanto ritenuto in riferimento al reato di cui all’art. 416-bis c.p.».

Ed infatti, mentre nell’associazione mafiosa la condotta incriminata consiste nella semplice partecipazione al sodalizio, e viene punita a prescindere dalla commissione di ulteriori illeciti (“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punita…”), l’associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p. presuppone un accordo finalizzato proprio alla realizzazione di reati fine. È la stessa norma, per l’appunto, a richiedere il dolo specifico (“quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti…”). L’accordo associativo, dunque, viene meno nel momento stesso in cui i reati sono consumati.

Quindi, secondo la Corte, non sarebbe configurabile responsabilità a titolo di concorso esterno nel reato di associazione a delinquere, giacchè o il presunto concorrente (esterno), nel porre in essere la condotta, è animato dal dolo specifico proprio degli associati e allora sarà da considerarsi nella loro stessa posizione (concorrente necessario) oppure, mancando tale tipo di dolo, la condotta agevolatrice o favoreggiatrice sarà concettualmente e strutturalmente distinta da quella di cui all’art. 416 c.p..

Tra le pronunce in tema di concorso esterno (in associazione mafiosa) ricordiamo, inoltre, la sentenza del GIP del Tribunale di Catania (v. Tribunale di Catania, Giudice delle Indagini Preliminari, 12 febbraio 2016, ud. 21 dicembre 2015, n. 1077/2015), e la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta (v. Corte di Appello di Caltanissetta, Sez. I Penale, 17 marzo 2016 , n. 924) con cui è stata dichiarata infondata la richiesta di revisione presentata da Bruno Contrada.

La risposta delle Sezioni Unite fornirà, dunque, un ennesimo tassello interpretativo per i fenomeni collaterali ai delitti associativi, sia dal punto di vista evolutivo e sistematico, rivelando le attuali sensazioni della giurisprudenza attorno all’istituto del concorso esterno.

Scarica la

Fonti:

Scarica qui le sentenze annotate : cass-pen-18132-16 e cass-pen-ord-2016-42043 .

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.