Investimento del pedone fuori dalle strisce: non è esclusa la colpa del conducente

Confermata in Cassazione la condanna dell’imputato ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della disciplina della circolazione stradale, per avere investito un pedone che aveva intrapreso l’attraversamento fuori dalle strisce pedonali, provocandogli lesioni personali da cui era conseguita la morte.

Secondo gli Ermellini, infatti, la motivazione della sentenza di condanna impugnata appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, avendo il giudice territoriale rappresentato, in termini del tutto coerenti con le risultanze processuali, che la condotta di guida dell’imputato fu certamente improntata a colpa, in ragione della velocità tenuta;  le particolari condizioni di traffico, di visibilità e di prossimità ad un incrocio avrebbero dovuto imporre al conducente del veicolo investitore non solo il rispetto dei limiti di velocità prescritti dalle norme di riferimento quanto, più in generale, di conformare la condotta di guida a particolare prudenza e circospezione, con riferimento ai precetti di cui all’art. 141 CdS, soprattutto quando, come nel caso in specie, la visibilità era limitata dalla presenza di altri veicoli e doveva ritenersi prevedibile, in prossimità di un incrocio, l’attraversamento di un pedone.

Deve escludersi, pertanto, nel caso di specie la ricorrenza di elementi eccezionali perturbatori che possano avere precluso all’imputato la possibilità di percepire l’attraversamento intrapreso dal pedone; secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, può infatti escludersi la responsabilità del conducente, in ipotesi di investimento del pedone che attraversi la sede stradale, solo allorquando lo stesso si trovi nella oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile (sez. IV, 2.7.2013 n.33207; 16.4.2008 n.20027).

Circostanza che, per come già scritto sopra, non pare aderente al caso di specie. Ne consegue che Il comportamento azzardato del pedone, ossia attraversare la strada non utilizzando le apposite strisce, non rende meno grave la colpa dell’automobilista. Di qui la condanna del ricorrente per omicidio colposo  aggravato dalla violazione della disciplina della circolazione stradale.

Cassazione Penale Sez. IV , sentenza n. 22019 del 13/02/2018 (dep. 18/05/2018).

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.