Il Tribunale di sorveglianza di Sassari concedeva un permesso di necessità ex art. 30 ord. pen. al detenuto-richiedente, per consentirgli di visitare per 4 ore la moglie affetta da un grave male per cui era sottoposta a chemioterapia settimanale.
Avverso tale decisione, proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore generale lamentando che l’ordinanza impugnata non aveva valutato che il trattamento chemioterapico era settimanale con ricovero solo diurno, rilevando solo genericamente un rischio di salute per l’interessata.
La Suprema Corte, investita le ricorso, ha respinto le obiezioni proposte dalla Procura.
Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall’art. 30, comma 2, ord. penit., devono sussistere i tre requisiti dell’eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell’evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, ed il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell’idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto.
Nel caso in esame, il permesso di necessità è stato concesso in base ad una situazione di bisogno costituita non dal pericolo di vita, ma dall’eccezionale gravità (patologia severa). Pur mancando il pericolo di vita, è evidente la gravità dei problemi di salute che affliggono la donna. Questo dato legittima la richiesta dell’uomo di ottenere la possibilità di raggiungere la consorte, starle vicino e darle sostegno psicologico.
Cassazione Penale Sez. I, sentenza n. 26062 del 27/11/2017 – dep. 7/06/2018.