Questioni preliminari: art. 491 c.p.p.

Dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, le parti possono sollevare eventuali questioni preliminari.

Ai sensi dell’art. 491 c.p.p. sono preliminari le questioni concernenti:

  • la competenza per territorio o per connessione, cui deve aggiungersi – pur se non espressamente contemplata – l’incompetenza per materia  per eccesso (l’incompetenza per materia per difetto invece, essendo rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado dl processo, sfugge al regime di cui all’art. 491);
  •  le nullità indicate nell’articolo 181 commi 2 e 3, ossia le nullità relative che si sono verificate nelle indagini preliminari, in incidente probatorio, nel corso dell’udienza preliminare o concernenti la nullità del decreto che dispone il giudizio o gli atti preliminari al dibattimento;
  • la costituzione di parte civile;
  •  la citazione o l’intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
  • l’intervento degli enti e delle associazioni previsti dall’articolo 91;
  • il contenuto del fascicolo per il dibattimento, salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento;
  • la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.

La norma individua nell’apertura del dibattimento un limite temporale di decadenza per il rilievo delle questioni preliminari, ad eccezione di quelle relative al fascicolo per il dibattimento e alla riunione o separazione dei processi, per cui permane la possibilità di sollevarle successivamente, qualora insorgano in un momento ulteriore del processo.

Da tale precisazione si desume, argomentando a contrariis, che tutte le altre questioni non possono essere più sollevate, anche se la loro insorgenza subentri in un momento successivo al termine di decadenza.

Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e dal difensore di ogni parte privata; e non sono ammesse repliche. Su di esse il giudice decide immediatamente con ordinanza.

Emerge evidente che si tratti di questioni che è indispensabile risolvere prima che si pervenga all’apertura del dibattimento, al fine di evitare poi lo svolgimento di attività che potrebbero rivelarsi inutili o invalide.

La natura processuale di siffatte questioni, oltre a rendere la loro risoluzione logicamente e giuridicamente preliminare a quella sul merito della pretesa punitiva, consente altresì la loro definizione senza che vengano esaminati i veri e propri fatti di causa.

Esigenze di economia processuale comportano, pertanto, la fissazione di uno sbarramento temporale (collegato alla dichiarazione di apertura del dibattimento), oltre il quale non è più possibile proporle.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.