Violenza sessuale di gruppo: art. 609 octies c.p.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609 bis c.p.

L’art. 609 octies c.p. punisce questo grave delitto con la reclusione da 6 a 12 anni (la pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 609 ter). E’ evidente,  infatti, come un atto di violenza sessuale, posto in essere da parte di un gruppo di soggetti, abbia un disvalore penale maggiore rispetto al reato individuale.

La violenza sessuale posta in essere da più soggetti lede in maniera più incisiva il bene protetto, individuato non solo nela libertà personale della vittima, che è libera di autodeterminarsi in relazione alla propria libertà sessuale, ma anche la dignità della stessa, in questi casi fortemente compromessa.

Trattasi di fattispecie autonoma di reato e non di una mera circostanza aggravante del delitto di cui all’articolo 609 bis, e di reato a concorso necessariamente plurisoggettivo, in quanto ai fini della sua sussistenza è richiesta una pluralità di agenti che devono materialmente partecipare nell’azione delittuosa.

La dottrina più autorevole ritiene che il numero minimo di soggetti attivi, necessari per il compimento dell’azione, siano due.

Sono considerati compartecipi non solo coloro che pongono in essere atti sessuali, ma anche quelli che sostengano od incoraggino tale condotta.  Non è nemmeno necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti, essendo per contro sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento del fatto.

Relativamente alla possibile configurazione del concorso eventuale nel reato di cui all’art. 609-octies c.p., distinguendolo dal concorso nel reato di cui all’art. 609-bis c.p., è opinione pressoché diffusa che la violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. potrà essere realizzata in concorso di persone, nella misura in cui tale apporto non si traduca in una presenza sul luogo e nel momento della consumazione della violenza, situazione, questa, integrante la fattispecie più grave della violenza sessuale di gruppo ex art. 609-octies c.p.

Risponderà,  in concorso nel reato di violenza sessuale di gruppo, il soggetto che prima dell’azione predatoria si sia accordato con i compartecipi, fornendo loro assistenza nel propiziare la consumazione del reato. Anche la mera istigazione (nelle forme di un consiglio, di agevolazione o comunque di aiuto) integra l’ipotesi del concorso (rectius, morale) di persone nel reato di violenza sessuale di gruppo.

Dunque, il concorso potrà sostanziarsi in un qualsiasi comportamento causale, purché non si traduca nella mera presenza sul luogo e nel momento della consumazione della violenza, che integra il reato più grave di violenza sessuale di gruppo.

Del resto la stessa presenza costituisce un apporto causale efficiente (si pensi al timore della vittima di reagire, poiché timorosa di subire violenze anche dall’ulteriore soggetto che vede presente sul luogo) e, salvo difficile prova contraria, anche un apporto volontaristico ai fini della commissione del delitto.

Ulteriore ipotesi verificabile al momento e nel luogo della consumazione del delitto, é il caso della connivenza non punibile, la quale ricorre qualora il terzo, assuma un atteggiamento di mera inerzia e quindi non partecipi agli atti di violenza sessuale, fungendo da mero “spettatore occasionale” al delitto.

Tale situazione, anche se qualificabile come immorale, non può essere legalmente perseguita e quindi costui andrà sicuramente esente dall’applicazione di qualsiasi pena.

Il discrimen del penalmente rilevante va certamente ravvisato in concreto, potendo in questa sede ribadirsi che per connivenza deve intendersi un comportamento, anche implicito, di totale estraneità, disapprovazione, nel senso che gli altri soggetti agenti non possano ritenere di fare affidamento su quella persona.

Ai sensi del quarto ed ultimo comma dell’art. 609 octies, la pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. A differenza di quanto previsto dall’art. 114 in tema di concorso di persone, nell’ipotesi qui considerata nel caso di minima partecipazione la diminuzione della pena è obbligatoria e non rimessa alla discrezionalità del giudice.

La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.